Com'è noto, l'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, prevede che, dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il depositodegli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cd. "atti endoprocessuali") ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria".
Sul punto vi sono due interpretazioni: