Sintesi
Il locatore riceve il canone oltre il termine stabilito rendendo inoperante la clausola risolutiva. Il creditore per riattivarne l'efficacia deve, con una nuova manifestazione di volontà richiamare il debitore all'esatto adempimento dell'obbligazione.
Caso
Il locatore aveva manifestato, a seguito dell'inadempimento del conduttore, la propria volontà di porre fine alla tolleranza con una lettera del dicembre 2009.Alla lettera, senza riscontro, seguì l'azione giudiziaria per la convalida di sfratto in forza della quale il conduttore pagò con riserva di ripetizione, sostenendo di nulla dovere. In definitiva, correttamente la Corte di merito ha confermato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore anche sotto il profilo soggettivo.
In appello
La Corte aveva corretto la motivazione del primo giudice, che:- aveva dichiarato risolto, ex art. 1453 c.c. e art. 1455 c.c., il contratto di locazione per la morosità nel pagamento dei canoni di locazione.
Art. 1455. (Importanza dell'inadempimento). Il contratto non si puo' risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
In Cassazione
La Suprema Corte, rigettava il ricorso osservando che, nel giudizio di appello, si era discusso sulla gravità dell'inadempimento sotto il profilo soggettivo e, al fine di sostenere la mancanza di tale gravità, il conduttore si era difeso mettendo in rilievo la tolleranza del creditore.
Nel merito, la Corte, rilevando la cessazione della tolleranza ha richiamato la giurisprudenza relativa alla reviviscenza della efficacia della clausola risolutiva espressa attraverso la manifestazione di volontà fatta al debitore di adempiere esattamente all'obbligazione.