La procedura introdotta ex articolo 658 c.p.c. può essere utilizzata esclusivamente nell’ipotesi in cui il conduttore si sia reso inadempiente nel pagamento dei canoni. Inoltre, è da considerarsi alternativo (stesso discorso vale per tutte le procedure di sfratto ex art. 657 e ss. c.p.c.) a quello ordinario (art. 447 bis. c.p.c.), caratterizzato dalla sommarietà del giudizio.