28 febbraio 2018

Dichiarazione art. 152 disp. att. c.p.c.

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  • SPESE PROCESSUALI - Principio ex art. 152 disp.att.c.p.c.: nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente (salvo il caso dell'art 96 c.p.c. - lite temeraria) non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi dell'art. 76, commi da 1 a 3, e 77 de testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo: la parte che si trova nelle condizioni di cui sopra provvede ad inserire tale dichiarazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo, impegnandosi a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti di reddito verificatesi nell'anno precedente;

  • Calcoloart. 76, commi da 1 a 3, e 77 
  • art. 76, commi da 1 a 3 D.P.R. n.115/2002 - (condizioni per l'ammissione) -1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un redditoimponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92*, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
N.B.* art. 92 D.P.R. n.115/2002  1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
art 77 D.P.R. n.115/2002 - (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Oggi è pari a euro 11.493,82; 
 Si applicano inoltre
commi 2 e 3 art. 79 D.P.R. n.115/2002 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.
art. 88 D.P.R. n.115/2002 - 1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.  


  • CONTRIBUTO UNIFICATO- se la parte non supera il reddito imponibile IRPEF di tre volte l'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/2002 è esente. Si allega una dichiarazione nel fascicolo con documento di riconoscimento.

ex art.9 comma 1-bis del DPR 115/2002: 1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

art. 13, comma 1, lettera a), e comma 3 - 1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; 3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi specialiprevisti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione redditi Irpef 
    per l'esenzione del contributo unificato
leggi : 
  1. Illegittimità costituzionale dell’art. 152, u. p. disp. di att. cpc - Sentenza Cort. Cost. n 241/2017;
  2. Dichiarazione art. 152 disp. att. c.p.c.;
  3. modello dichiarazione redditi Irpef art. 152 disp.att. cpc.

27 febbraio 2018

23 febbraio 2018

Opposizione a sanzioni amministrative per violazione del Codice Della Strada

A chiunque sia stata contestata o notificata un’infrazione al Codice della Strada con conseguente sanzione amministrativa pecuniaria, la legge concede la possibilità di ricorrere alla competente autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni. 

Ricorso al Giudice di Pace (Codice della Strada e D.Lgs. 150/2011)

Le ipotesi in cui sia possibile esperire un ricorso davanti al giudice di pace in merito a sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada (modello) sono: