Art. 480 e ss. c.p.c.
Con la notifica di quest'atto, il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata, consistente in un'intimazione rivolta al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di 10 g. e nel contestuale avvertimento che, in mancanza, si procederà con l'esecuzione vera e propria (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi etc..).