La Cassazione con l'ordinanza n. 2093 del 2022 chiarisce che è nullo il precetto senza indicazione di esecutorietà del D.I. e dell'apposizione della formula esecutiva.
Non basta la menzione dell'apposizione della formula esecutiva.
Con l'opposizione agli atti esecutivi non si contesta il diritto a procedere all'azione (per il quale è necessario agire con l'opposizione all'esecuzione), ma i vizi formali degli atti e dei provvedimenti adottati durante il procedimento esecutivo, compresi quelli preliminari (titolo esecutivo) o prodromici (precetto) e relative notifiche.
Tale procedura introduce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo.