Qui troverete cenni sullo sfratto per morosità, per approfondire la procedura in concreto
La procedura introdotta ex articolo 658 c.p.c. può essere utilizzata esclusivamente nell’ipotesi in cui il conduttore si sia reso inadempiente nel pagamento dei canoni. Inoltre, è da considerarsi alternativo (stesso discorso vale per tutte le procedure di sfratto ex art. 657 e ss. c.p.c.) a quello ordinario (art. 447 bis. c.p.c.), caratterizzato dalla sommarietà del giudizio.