L'eccessiva gravità della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine perseguito, comporta la manifesta irragionevolezza dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ultimo periodo, il quale prevede che "A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo".
L'ultimo periodo dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile prevedeva:
Art. 152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali)