1.
Una prima tesi sostiene che al procacciatore di affari non può essere applicata
la disciplina contenuta nella legge 39/1989 e, di recente, quella contemplata
dal decreto legislativo 59/2010; più legata al dato normativo, tale posizione
fa leva sulla diversità ontologica esistente tra la figura predetta e quella
del mediatore c.d. tipico e caratterizzato da una condizione di terzietà
rispetto alle parti che intendono concludere l’affare;