L'istituto dell'interruzione è disciplinato dagli art. 299 e ss. del c.p.c.
Art. 299. (Morte o perdita della capacita' prima della costituzione). Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis.
L'ipotesi, che ci interessa è quella della morte di una delle parti e nello specifico il codice di procedura civile prevede: