Introduzione
La corretta gestione degli incrementi retributivi, in particolare per quanto riguarda il fondo della retribuzione di posizione e risultato, rappresenta un tema centrale per gli Enti Pubblici. Le recenti indicazioni fornite dall’ARAN e il parere della Corte dei Conti del Molise (parere n. 163/2024) fanno chiarezza sulla non applicabilità del limite al trattamento accessorio, previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, agli incrementi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Questo articolo analizza il quadro normativo e gli orientamenti principali in materia, evidenziando come il rispetto delle disposizioni contrattuali e normative possa prevenire eventuali rilievi contabili e garantire trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.
Gli incrementi retributivi secondo il CCNL Area FL
L’art. 39 del CCNL Area Funzioni Locali, siglato il 16 luglio 2022, prevede specifici incrementi destinati al fondo per la retribuzione di posizione e risultato. Tuttavia, l’aspetto cruciale è se tali incrementi debbano essere considerati entro il limite del trattamento accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
La risposta è negativa, come chiarito dalla normativa vigente e confermato dall’art. 11 del D.L. 135/2018. Gli incrementi derivanti dai contratti collettivi nazionali, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 48 del D.Lgs. 165/2001, sono infatti esclusi da tale limite.
Normativa di riferimento
1. Art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017
Questa disposizione impone un limite alle risorse complessive destinate al trattamento accessorio del personale pubblico, parametrandole ai valori del 2016. Tuttavia, tale limite non è assoluto, essendo previste deroghe specifiche.
2. Art. 11, D.L. 135/2018
La norma stabilisce che gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al 2017, finanziati con risorse individuate nell’art. 48 del D.Lgs. 165/2001, non rientrano nel calcolo del limite al trattamento accessorio.
3. Art. 48, D.Lgs. 165/2001
Disciplina le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale, evidenziando il principio secondo cui tali risorse devono essere finalizzate al miglioramento delle condizioni retributive del personale.
Chiarimenti operativi forniti dall’ARAN
L’ARAN ha ribadito che gli incrementi derivanti dai contratti collettivi nazionali, come quelli previsti dall’art. 39 del CCNL Area FL, sono esclusi dal tetto stabilito per il trattamento accessorio. La ratio di questa esclusione è evitare che i contratti collettivi nazionali perdano la loro efficacia, rendendo inefficaci gli incrementi previsti.
Le implicazioni per gli Enti Pubblici
Gli Enti devono:
- Identificare correttamente le risorse escluse dal limite: le somme derivanti dai CCNL nazionali devono essere contabilizzate separatamente.
- Assicurare trasparenza nella gestione del fondo: gli incrementi devono essere utilizzati nel rispetto delle finalità contrattuali.
- Prevenire rilievi contabili: il rispetto della normativa evita contestazioni da parte degli organi di controllo.
Conclusioni
La gestione degli incrementi retributivi deve essere conforme sia alle previsioni contrattuali sia al quadro normativo vigente. Gli Enti Pubblici hanno il dovere di applicare correttamente le disposizioni, valorizzando il ruolo dei contratti collettivi nazionali e garantendo trasparenza nella gestione delle risorse.
L’esclusione dal limite del trattamento accessorio, confermata dalla Corte dei Conti e dall’ARAN, è un passo importante per riconoscere l’efficacia degli incrementi contrattuali senza gravare sui vincoli di bilancio imposti dalla normativa.
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