Non sono mancati i primi quesiti dopo l'entrata in vigore della nuova riforma sulla responsabilità sanitaria L. Gelli -Bianchi n. 24/2017
Ne è un esempio, l'interrogativo sulle conseguenze in caso di mancato deposito del ricorso di merito ex art. 702 bis cpc, nei 90 giorni (art. 8 comma comma 3).
Il Tribunale di Lucca con un provvedimento del 22.11.21 su tale questione preliminare ha disposto quanto segue.
- la struttura chiedeva l'improcedibilità del ricorso di merito perché depositato oltre i 90 giorni, oltreché l'inutilizzabilità della consulenza;
Il giudicante ha, invece, inteso il termine dei 90 giorni come funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso e non già rendere procedibile la domanda di merito.
Conseguenze
- il ricorso di merito (art. 702 bis) c.p.c. anche se depositato oltre il termine dei 90 giorni deve considerarsi procedibile;
- tuttavia, i suoi effetti sostanziali e processuali come l'interruzione della prescrizione, decadenza, giurisdizione e competenza ex art. 5 c.p.c., sono da ritenersi ex nunc e quindi non dal momento del deposito dell'accertamento tecnico preventivo;
- infine, il ritardo non determina in alcun modo l'inutilizzabilità della consulenza tecnica;
Su tali presupposti, trovandosi di fronte ad una relazione tecnica esaustiva ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Atti:
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