15 gennaio 2022

Modello ricorso in opposizione all'avviso di addebito INPS


TRIBUNALE ORDINARIO DI ____________ 

ILL.MO SIG. GIUDICE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'AVVISO DI ADDEBITO

(ART. 24 comma 5 D.LGS. 46/99)

importante leggere - tutele  

per la ricorrente

Sig.ra.                     , nata a            (  ), il   .  .    , e ivi residente in               , n. ,  C.F.                 , rappresentata  e  difesa_, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'avv.           , C.F.                         , con studio in ____________________, e con lo stesso elett.te dom.ti presso l'avv.             con studio in             / alla via       ,      Pec:       ; fax:                     

Contro

 

I.N.P.S. - Istituto Nazlonale della Previdenza Sociale - sede di            , in via                             nella persona del legale rappresentante pro tempore,

- resistente

 

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - sede ________

- resistente

 

S.C.C.I. S.P.A., nella persona del lega/e rapp.te p.t.,con sede in _______

litisconsorte necessario

          

opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell'avviso di addebito n.__________________ INPS- SEDE DI _________________ -(all. 1) per la somma complessiva di € __.___,__ che al sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010 ha valore di titolo esecutivo 

 

PREMESSO IN FATTO CHE

 

1. in data __.__.20__, la ricorrente è stata raggiunta da un avviso di addebito, in epigrafe specificata, con il quale l'INPS- SEDE DI _______- ha intimato il pagamento, entro 60 giorni, di un importo complessivo di euro __.____,54 riguardante il periodo dal __/20__ al __/20_ e relativo ai contributi per __________________ ;

2. è intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99 poiché i contributi previdenziali sono stati iscritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;

inoltre, parte delle somme richieste, con sanzioni e relativi accessori, non sono più riscuotibili in quanto è decorso inutilmente il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex legge n. 335 del 1995. L'intervenuta prescrizione dei crediti in parola, preclude in modo assoluto agli enti creditori di incassare comunque le somme iscritte a ruolo anche in caso di versamento spontaneo;

3. ed ancora ______________________ es. la suddetta _____________ risulta essere madre pensionata e non è mai stata una dipendente, ma solo per un brevissimo periodo una collaboratrice occasionale a titolo gratuito, di conseguenza quanto richiesto dall'INPS è del tutto non dovuto. (un familiare pensionato che      fornisce occasionalmente a titolo gratuito una prestazione di spirito solidaristico non è da  considerarsi ai fini INPS, vi è una presunzione di occasionalità- in tal senso anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n .0010478 del 10-06-2013);

4. Di conseguenza, la ricorrente non essendo debitrice di alcuna somma, propone formale opposizione al predetto avviso di addebito per i seguenti

MOTIVI

 

1.   SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETA' DELL'AVVISO DI ADDEBITO N. ________________

In via preliminare e pregiudiziale si contestare in toto il summenzionato avviso di addebito, poiché privo di ogni fondamento.

Il credito è inesistente, inoltre, per intervenuta prescrizione del presunto credito.

Su tali presupposti si chiede, sin d'ora, la sospensione dell'esecutorietà dello stesso, onde evitare un grave ed ingiusto pregiudizio a carico della ricorrente. 

In difetto, attesa l'esecutorietà ex art. 30, comma 1°, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, dell'avviso di addebito, si consentirebbe l'azione coattiva di recupero, per cui la ricorrente, di modeste condizioni economiche, sarebbe costretta a pagare una ingente somma non dovuta, tra l'altro non in condizioni economiche per poterlo fare, con grave rischio di poter far fronte alle esigenze primarie di vita. 

Pertanto, il pagamento del presunto credito richiesto dall'I.N.P.S. con l'impugnato avviso di addebito causerebbe un ulteriore danno anche per tale motivo.

 

2.   VIZI DELLA NOTIFICA  TELEMATICA DELL'AVVISO DI      ADDEBITO

 

La notifica dell'avviso di addebito è avvenuto mediante pec, tuttavia, tale procedura è avvenuta senza il rispetto dei seguenti requisiti:

 

a)   mancanza dell'oggetto standard <<La Pec da trasmettere dovrà avere: [l) come     oggetto standard la dicitura Notifica avviso di addebito n. (...).­ Contribuente (...).; [2]come testo la dicitura Ai sensi dell'art.30, quarto comma, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, si trasmette in allegato, con valore di notifica, I' avviso di addebito n . (... ) formato il gg/mm/aaaa precedentemente inviato tramite Raccomandata A/R risultata non consegnata.li (4) in allegato l'avviso di addebito identificato in oggetto>>. (messaggio n. 18947/2013 protocollo inps ad oggetto la gestione di addebito);

b)   assenza della relazione di notifica "la mancanza della relata rende la notifica della cartella del tutto priva dell'effetto giuridico recettizio di conoscibilità dell'atto nella sua dovuta completezza, determinando così non una mera irregolarità formale, bensì una inesistenza o nullità assoluta ed insanabile della notifica”;

c)   l'inps ha inviato il messaggio       pec tramite l'indirizzoINPSComunlca@postacert.inps.gov.lt lo stesso non inserito in nessun pubblico registro, nemmeno nel indicepa, secondo il combinato disposto di cui all'art.6 bise 57 bis, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), pertanto la comunicazione non può avere valore legale, difatti non solo la pec ricevente deve essere iscritta in un registro pubblico;

d)   il file inviato risulta un file .pdf privo della firma digitale ai sensi dell'art. 23 ter, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), rubricato "Documenti amministrativi informatici", "Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a   ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento  è  soddisfatto  con  la  conservazione  della  copia  su  supporto informatico". Nel caso di specie, l'Amministrazione omette, tra l'altro, di allegare al messaggio p.e.c. l'attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico dell'avviso di addebito. Pertanto, l'atto trasmesso al destinatario non è né l'originale dell'atto impositivo né una sua copia conforme, ma soltanto una copia "semplice", sostanzialmente priva di valore legale. Inoltre, sul punto va ricordato che le circolari amministrative costituiscono atti vincolanti per gli organi ovvero per gli uffici destinatari e che l'atto amministrativo adottato in violazione delle stesse risulta viziato, costituito dalla violazione dell'autolimite", con possibili profili di nullità e/o di annullabilità .

 

La notifica deve considerarsi come mai avvenuta e dunque l'inps è carente del titolo legittimante all'esecuzione.

 

3.   DECADENZA - TARDIVA DI ISCRIZIONE A RUOLO EX ART. 25 DEL D.LGs. N. 46/1999

 

Il presunto creditore non solo non ha mai notificato alcun titolo alla ricorrente, non ha neppure provveduto, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999 e comunque, della normativa vigente in materia, alla tempestiva iscrizione a ruolo delle asserite spettanze, per cui sono incorsi in decadenza e pertanto la loro pretesa è inammissibile anche per tale motivo.

 

4.   ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - ART. 3 COMMA 9 LEGGE 335/95

 

In ogni caso, si eccepisce la prescrizione dei presunti crediti richiesti. 

Infatti, i presunti crediti, come indicati nell’avviso di addebito per cui è opposizione, sono caduti in prescrizione, per decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge in materia, in quanto è abbondantemente trascorso il termine quinquennale entro il quale l'Ente creditore avrebbe dovuto esercitare il presunto diritto di credito/azione esecutiva, infatti, non è stata mai notificato alla ricorrente alcun atto.

Si evidenzia che la prova della notifica dei titoli, così come quella di eventuali atti interruttivi della prescrizione, deve essere data dalla parte opposta.

 

NEL MERITO SI RILEVA

 

A)  MANCATO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COLLABORATRICE DI PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO DI DICEMBRE 2010.

______________________________________________________________________________

 

 

B)  OCCASIONALITA', GRATUITA', SENZA VINCOLO DI ORARIO E DI SUBORDINAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRESTATE CON SPIRITO SOLIDARISTICO

 

In tali casi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha espressamente stabilito, anche nella circolare n .0010478 del 10-06-2013 che in tali casi non si configura un rapporto di lavoro bensì un rapporto di collaborazione occasionale e gratuita. Infatti, nel settore del commercio, il limite massimo della collaborazione occasionale e gratuita è stato fissato in 90 giorni oppure 720 ore nel corso dell'anno. Precisando che nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite si intende comunque rispettato nel caso in cui non siano superate le 720 ore annuali.

 

Sotto Il profilo Istruttorio Il mancato rispetto dei predetti parametri dovrà essere dimostrato dal personale ispettivo mediante prove documentali e testimoniali. In mancanza, non potrà ritenersi superato il limite dei 90 giorni o delle 720 ore annuali. 

Di conseguenza del tutto non dovuti sono i pretesi contributi da parte dell'inps.

 

C)   MANCATA PROVA DELL'ESISTENZA DEL CREDITO

 

Infine, per puro scrupolo difensivo e senza inversione dell'onere della prova, l'opponente evidenzia ed eccepisce che né l'I.N.P.S. ha fornito alcuna prova, né idonea documentazione a sostegno del presunto credito richiesto. Né, a tal fine, può ritenersi bastevole l'indicazione del presunto credito contenuto nell'avviso di addebito opposto, infatti, così come nell'ipotesi di opposizione a ingiunzione fiscale e nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa è a carico dell'Ente che vanta la pretesa ( Cass. Civ. n. 3937/1998).

Ebbene, nella fattispecle per cui è opposizione, I'I.N.P.S. non ha fornito tale prova.

*** ** ***

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra                          , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata con il presente atto

FA ISTANZA

 

All'On.le Tribunale di ____________ - Sez.. Lavoro e Previdenza, in funzione di Giudice del Lavoro- Affinché Voglia disporre, in via preliminare ed inaudita altera parte, la sospensione, ricorrendo i gravi motivi di cui sopra, dell'esecutorietà dell'opposto avviso di addebito e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, Voglia, con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, accogliere le seguenti:

 

CONCLUSIONI

 

Piaccia all'lii.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

 

1.   in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. _________________, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;

2.   in via preliminare in rito: accertare e dichiarare  che  la  notifica  dell'avviso  di  addebito  opposto è inesistente /nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l'Inps carente del titolo legittimante all'esecuzione; 

3.   Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o  inefficace l'opposto avviso di addebito n.   _________________ per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;

4.   Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. ____________________ per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;

5.   condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;

6.   condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.

 

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

 

1.      Vero o meno che, ______________________

 

Si indicano a teste sulle predette circostanze:

 

DICHIARAZIONE DI VALORE

 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del D.p.r. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro __.___,__ cui corrisponde un contributo unificato di euro __,00.

Si depositano f seguenti documenti:

 

1.   Copia dell'avviso di addebito n.________________;

2.   circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n .0010478 del 10- 06-2013;

 

Con riserva di depositare gli originali ove in copia in caso di contestazione.

_______________, __._.20__

 

Avv. ________________

 

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