30 gennaio 2022

Nullo il precetto senza indicazione di esecutorietà e apposizione delle formula esecutiva?




La Cassazione con l'ordinanza n. 2093 del 2022 chiarisce che è nullo il precetto senza indicazione di esecutorietà del D.I. e dell'apposizione della formula esecutiva.

Non basta la menzione dell'apposizione della formula esecutiva.
La Cassazione ha espresso i seguenti principi in merito al precetto su decreto ingiuntivo:

  • notifica e contenuto
non è necessario notificare nuovamente il decreto ingiuntivo non opposto; mentre sul contenuto:
- menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà;
- dell'apposizione della formula esecutiva;
- data notificazione decreto ingiuntivo;

La mancanza comporta la nullità del precetto da farsi valere mediante opposizione agli atti esecutivi.

  • Ratio
le menzioni hanno la finalità di garantire il soggetto che subisce l'ingiunzione.
  1. nel primo caso sulla verifica del giudice che attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il decorso dei termini per l'opposizione;
  2. nel secondo caso del cancelliere che legittima all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi.

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