2 gennaio 2022

Avvocato sospeso: può assistere in una conciliazione? Cass. Penale 46963/2021

 

La questione riguarda l'esercizio abusivo della professione dell'avvocato ex art. 348 cp.

Può l'avvocato, sospeso dal consiglio dell'ordine, assistere come procuratore costituito il proprio cliente in un procedimento di conciliazione giudiziale davanti al Tribunale sezione lavoro?

La difesa, nel procedimento ha sostenuto che il reato non poteva dirsi integrato poiché nel processo del lavoro non è necessaria la presenza dei difensori delle parti in occasione della redazione del verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 clc e 88 delle disp. att. cpc.

La Cassazione Penale, tuttavia, con la sentenza n. 46963/2021 ha inteso chiarire che "l'esercizio della professione forense è abusivo se l'atto professionale è stato compiuto nonostante la sottoposizione alla sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione. Nel caso di specie l'avvocato ha in concreto firmato il verbale di conciliazione assieme al suo assistito, all'altra parte e al difensore di questa così creando l'oggettiva apparenza di un'attività professionale svolta da un soggetto regolarmente abilitato.
Anche in questo caso si ha un "esercizio della professione", per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo, ricorrendo la necessità di tutelare le persone dal rischio di affidarsi a soggetti inesperti della professione o indegni di esercitarla".

Molto netta la decisione degli ermellini in questa vicenda.



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