10 marzo 2021

Opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia art. 15 D.Lgs. 150/2011

 


TRIBUNALE CIVILE DI __________________

RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.

OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE

SPESE DI GIUSTIZIA

EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011

Per: __________________, nato a _______________ il __/__/19__ (c.f. _______________________) residente a ________________, al ________________ n. __, elettivamente domiciliato in __________, alla via _____________ n. __, presso lo studio dell’Avv. _________________ (c.f._______________) che li rappresenta e difende, in virtù di procura allegata e da considerarsi rilasciata anche in calce al presente atto; il procuratore chiede che le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate sul seguente indirizzo p.e.c.:_______________;

- opponente –

CONTRO

Dott. ________________, (codice fiscale ________________), nato il __.__.____ a __________________ (__), domiciliato presso ______________; pec:_______________________________________________________;

– opposto- 

AVVERSO

il decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale Ordinario di ____________ emesso dal Giudice Dott._________________ nell’ambito del giudizio di a.t.p. iscritto al n. ____/20___ R.G., depositato il giorno __.__.20__ e comunicato dalla cancelleria al sottoscritto procuratore via pec il giorno __.__.20__ (cfr. allegati).

PREMESSO CHE

1. in data __.__.____ con deposito di ATP notificato il __.__.20__ alla ____________________________________, l’odierno opponente, premettendo di avere subito un danno iure proprio, chiedeva al Tribunale di _____________________ di nominare uno o più consulenti specializzati in medicina legale ai quali sottoporre i seguenti quesiti:

1.            ___________________________________________ (cfr. allegati).  

2.           La causa veniva iscritta al ruolo generale n. ____/20__ R.G. ed assegnata al Giudice Dott.____________________ del Tribunale di ___________;

3.           instaurato il contraddittorio e svolte le prime attività veniva nominato quale CTU medico-legale l’odierno convenuto al quale, dopo aver prestato come per legge il giuramento di rito, venivano sottoposti i seguenti quesiti: ________________________ (cfr. Allegati);

4.           il consulente fissava l’inizio delle operazioni peritali il giorno __.__.20__ presso _________________________________; ed alla data indicata venivano svolte le operazioni peritali alla presenza del ricorrente, assistito dal difensore e dai c.t.p.  _______________________ con l’espletamento del tentativo di conciliazione;

5.           in data __.__.____ nei termini previsti venivano trasmesse le osservazioni critiche al CTU redatte dai consulenti di parte (cfr. allegati);

6.           in data __/__/20__ il CTU depositava la relazione medico legale definitiva con richiesta di liquidazione del compenso (cfr. allegati);

7.           In data __.__.____ il giudice liquidava il compenso agli ausiliari nella misura di € __._____,__ (cfr. allegati);

8.           in sostanza, il giudice giustificava detta “generosa” liquidazione ritenendo:  

1)           ___________________________________________________

2)           ___________________________________________________.

*°*°*°*°*°*

In punto di diritto, preliminarmente giova evidenziare che la consulenza tecnica veniva disposta ed espletata nell’ambito di un giudizio per ATP e che“il carico delle spese liquidate in tema di accertamento tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese quelle per l'esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo), in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all'esito dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito (Cass. civ., Sez. 3, 08/06/2017, n. 14268; Cass. Civ, Sez VI, 15.3.2012, n. 4156, Cass. 15672/ 2005; Cass. Civ., Sez. VI, 26/05/2020, n. 9735)”.

Tuttavia, nel caso di specie, non è stato avviato il giudizio di merito nei modi e nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c. nel termine perentorio stabilito dal comma 3 dell’art. 8 della Legge 8/3/2017 n. 24.

Alla luce della mancata istaurazione del merito non occorre integrare il contraddittorio con le altre parti processuali del procedimento per a.t.p. poiché gli oneri e le spese della consulenza tecnica d’ufficio restano definitivamente a carico del ricorrente, odierno opponente.

 

Ciò precisato, tale decreto è sproporzionato, illegittimo ed errato in fatto e in diritto ed avverso lo stesso il ricorrente intende proporre formale opposizione per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A) VIOLAZIONE DELL’ART. 50 DEL D.P.R. 115/2002 IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DEL DM DEL 30 MAGGIO 2002.

 

 

B) VIOLAZIONE DELL’ART. 51, COMMA 1, DEL DPR 115/2002 “NEL DETERMINARE GLI ONORARI VARIABILI IL MAGISTRATO DEVE TENER CONTO DELLE DIFFICOLTÀ, DELLA COMPLETEZZA E DEL PREGIO DELLA PRESTAZIONE FORNITA”.

 

 

C) VIOLAZIONE DELL’ART. 52, COMMA 1, DEL DPR 115/2002 “PER LE PRESTAZIONI DI ECCEZIONALE IMPORTANZA, COMPLESSITÀ E DIFFICOLTÀ GLI ONORARI POSSONO ESSERE AUMENTATI SINO AL DOPPIO”.

 

D) VIOLAZIONE DELL’ART. 52, SECONDO COMMA, DEL DPR 115/2002 “SE LA PRESTAZIONE NON È COMPLETATA NEL TERMINE ORIGINARIAMENTE STABILITO O ENTRO QUELLO PROROGATO PER FATTI SOPRAVVENUTI E NON IMPUTABILI ALL'AUSILIARIO DEL MAGISTRATO, PER GLI ONORARI A TEMPO NON SI TIENE CONTO DEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE E GLI ALTRI ONORARI SONO RIDOTTI DI UN TERZO”.

 

Si chiede pertanto la revoca e/o la modifica del decreto impugnato nella parte in cui è stato liquidato l’onorario a vacazioni per il periodo successivo alla scadenza dei termini.

SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 5 D.LGS. 150/2011

Si rileva che, per tutti i motivi esposti nell’ambito del presente atto, si devono considerare provati sia il fumus boni iuris che il periculum in mora per i motivi innanzi indicati.

Si insiste pertanto perché venga sospesa l’esecutività del decreto di liquidazione in attesa della definizione del presente giudizio in applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 150/2011.

 

Tutto ciò premesso il ricorrente _____________________, nella spiegata qualità e come rappresentati e difesi

 

RICORRONO

all’Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ___________ affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto, steso in calce al presente ricorso, assegnato il termine per la costituzione del resistente, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza, ordinata la notifica, a cura dell’opponente, del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza, alle controparti almeno trenta giorni prima della data fissata per la loro costituzione e, nel contempo,

INVITA

__________________, (cf_______________________________) nato __.__.____

a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dell’art. 702-bis IV comma c.p.c., nel termine di almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza che sarà fissata dal Giudice, con espressa avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 702-bis IV e V comma c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del Decreto di liquidazione ctu n. cronol. _________/20__ del Giudice ___________________, emesso nel procedimento di a.t.p. iscritto al n. ____/20__ R.G., depositato il __/__/20__ e comunicato a mezzo pec in pari data:

1)          IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO, anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l’efficacia esecutiva del suddetto decreto di liquidazione ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;

2)          IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, revocare il decreto di liquidazione opposto e per l’effetto liquidare il compenso del CTU nella misura minima tabellare oppure nella misura minima a tempo, ovvero nella misura che si riterrà equa, ma  comunque inferiore all’importo liquidato dal Giudice _____________________ per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;

3)          Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento ha un valore di Euro ____________ ma è dovuto il contributo nella misura fissa di € ___,00.

ALLEGATI

1.            _____________________________;

2.            ____________________________;

__________________, lì __.__.20__

Avv. ________________________

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