Si tratta di una mini-proroga in attesa di provvedimenti normativi più corposi che non tarderanno ad arrivare e che probabilmente saranno contenuti nell’ormai imminente ristori cinque.
Per il momento il D.L. 15 gennaio 2021, N. 3 ha modificato l’assetto normativo precedentemente disposto dai primi decreti emergenziali (Decreto Rilancio, Decreto Cura Italia) sia in ordine alla notifica degli avvisi di accertamento sia per quanto riguarda le relative cartelle di pagamento riconducibili alla procedura di riscossione post iscrizione a ruolo delle entrate tributarie, non escludendo gli atti esecutivi disposti dal Titolo II del DPR n°602/1973.
In particolare, il D.L.n°3/2021 ha cambiato lo scenario normativo preesistente in merito alla notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali, in attesa di un pacchetto più ampio di misure che molto probabilmente porteranno ad una nuova rottamazione (sarebbe la quater) nonché ad un possibile saldo e stralcio contenuti nel quinto decreto “Ristori” ormai imminente.
Brevemente quali sono le novità disposte dal D.L. n. 3 del 15 gennaio 2021:
sospensione delle notifiche fino al 31 gennaio 2021 per gli avvisi di accertamento e cartelle di pagamento:
Sono stati differiti dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, i termini previsti per la notifica degli:
• atti di accertamento;
• delle cartelle esattoriali,
• degli atti di contestazione,
• di irrogazione delle sanzioni,
• di recupero dei crediti di imposta,
• di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’art. 157 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Pertanto, rientrano nell’ambito applicativo della nuova disposizione normativa anche:
• le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (controlli formali e automatizzati);
• le comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
• gli inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
• gli atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio-
• gli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21, Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Tra le altre novità il D.L. n°3 del 2021 ha altresì disposto il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine finale di scadenza dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi esecutivi, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’art. 68, comma 1, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).
Per effetto del predetto art. 68, comma 1, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro la fine di febbraio (dal 01 marzo essendo il 28 febbraio domenica).
La sospensione dei versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.
termini per la notifica e decadenza delle cartelle di pagamento –:
I termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento sono stati altresì prorogati di 13 mesi relativamente:
• alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir;
• alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021, data di entrata in vigore del D.L. 3/2021. Relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, restano acquisiti gli interessi di mora versati, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; le sanzioni e le somme aggiuntive versate, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
- Atti esecutivi disposti dal Titolo II del DPR n°602/1973:
Il D.L. n°3/2021 in commento ha disposto altresì il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 della scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione (e da altri soggetti titolati) aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
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