Per pagare il giusto 👉 meglio prima
verificare se si può
✔️presentare un’impugnazione
✔️chiedere il riesame, o
✔️chiedere la sospensione
dell'atto dell'AGENZIA
DELLE ENTRATE o gli altri agenti.
E' possibile che una
cartella venga annullata se il credito non è dovuto ad esempio per prescrizione
o difetti riguardo la notifica.
In alternativa, dopo
la notificazione dell'atto, l'agente della riscossione potrebbe procedere
all’esecuzione forzata, anche tramite
-
fermo amministrativo
su veicolo
-
iscrizione di ipoteca
su immobili
Che cos’ è la cartella esattoriale?
E’ l’atto che
l’Agente della Riscossione emette subito dopo la formazione del ruolo (il ruolo
altro non è che un elenco stilato dall’ente impositore che contiene i debitori,
ovvero, le generalità dei contribuenti sui quali è stata rilevata la violazione
e le somme da essi dovute, per procedere al recupero del credito).
La cartella di
pagamento può avere ad oggetto debiti che il contribuente non ha pagato con
Enti creditori, per lo più, istituzionali:
-
Agenzia delle Entrate;
-
INPS;
-
INAIL;
-
Comuni e uffici collegati;
E' l'atto che
assolve la funzione di:
-
comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei
confronti del fisco o degli altri creditori;
- atto di
precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni
(nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potrà agire tramite
le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca,
pignoramento, etc.).
- titolo
esecutivo (relativamente all'iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un
diritto certo, in base al quale può essere iniziata l'esecuzione forzata.
La notifica della cartella esattoriale
La cartella
esattoriale può essere notificata in vari modi, previsti dal Dpr 602/73 art.26:
- dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall’esattore
(Agenzia delle entrate-riscossione);
- con
raccomandata a/r. In questo caso la notifica si considera eseguita nella data
indicata sull’avviso di ricevimento;
- tramite
posta elettronica certificata (PEC); nel caso del cittadino (non ditta, società
etc.) questo tipo di notifica avviene solo se questi ne ha fatto specifica
richiesta all’Agenzia delle entrate;
- dai messi
comunali o dagli agenti della polizia municipale previa convenzione con
l'esattore;
La notifica,
inoltre, può avvenire anche con la consegna dell’atto nelle mani di terzi
(familiari conviventi, addetti alla casa o all’ufficio, portieri, etc.) oppure
per giacenza, ossia presso la casa comunale o presso le Poste.
Entro quanto tempo si può impugnare una cartella
esattoriale
I tempi di
impugnazione di una cartella di pagamento variano a seconda del tributo
contestato:
1) se viene richiesto il pagamento di tasse
e tributi ( IRPEF, IVA, TASI, TARI, bollo auto, imposte di registro, ecc.) i
tempo massimi per l'impugnazione non possono superare i 60 giorni e il ricorso
va presentato in Commissione Tributaria;
2) se il debito contestato è invece una
sanzione amministrativa, ci sono 30
giorni di tempo per l'impugnazione con ricorso da presentare al Giudice di
Pace;
3) se il debito concerne contributi
previdenziali, allora il termine è di 40 giorni con ricorso da presentare al
Tribunale ordinario - Sezione Lavoro;
Fare ricorso
contro una cartella esattoriale non comporta, comunque, la sua automatica
sospensione, infatti, l'Agente della Riscossione, durante il periodo in cui il
giudizio avrà corso di svolgimento, potrebbe comunque avviare le eventuali
azioni di pignoramento.
Per evitare
questa situazione, oltre al ricorso, sarebbe opportuno richiedere al giudice
anche la sospensione dell’atto impugnato.
Quali sono i motivi per impugnare una cartella
esattoriale?
Possibili
cause per esperire ricorso contro una cartella di pagamento sono:
a) carenza di motivazione per non aver
indicato il calcolo degli interessi, tasso applicato, metodo di calcolo,
importi in violazione art. 7 della legge 212/2000;
b) cartella non notificata correttamente
(ad esempio quando viene notificata non al diretto interessato oppure
sprovvista della relata di notifica);
c) copia della cartella consegnata al
contribuente la cui relata non indichi la data della notifica, oppure, in cui
questa non sia apposta in calce all’atto.
d) cartelle notificate da soggetti non
legittimati: infatti solo gli ufficiali della riscossione, gli agenti di
polizia municipale e i messi comunali possono notificare le cartelle
esattoriali.
Ma il motivo
più pregnante per impugnare una cartella esattoriale è:
e) la prescrizione della pretesa vantata all’interno
della cartella
i termini di
prescrizione variano a seconda del tipo di tributo o sanzione per il quale è
stata notificata la cartella esattoriale.
Difatti la
prescrizione delle cartelle esattoriali non impugnate nei termini non è mai
uguale per tutte, ma varia a seconda del tipo di tributo in essa richiesto. In
buona sostanza, per verificare quando scade la cartella di pagamento bisogna
verificare la natura del debito in essa riportato.
Esempi utili
per il consumatore:
- Multe al
codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di
prescrizione è di cinque anni dalla data dell'infrazione. La corretta notifica
del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo
ripartire, pertanto la prescrizione della cartella è di cinque anni dalla
notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28. Si
veda anche la sentenza di Cassazione n.4375/2008);
- Tributi
locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e
diritto pubbliche affissioni): cinque anni è l'attuale termine -massimo di
decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con
emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine
dell'anno di riferimento;
- Bollo
auto: il termine di prescrizione è di tre anni. Esso parte dall’inizio
dell’anno successivo a quello di riferimento del tributo dovuto;
– Imposte erariali (irpef, iva, irap): per
queste, la risposta è un po' più complicata, perché va trovata
nell’interpretazione giurisprudenziale. Secondo un primo indirizzo, proprio
l’assenza di una norma che stabilisca i termini di prescrizione dei tributi
erariali, renderebbe applicabile il termine ordinario decennale. La regola
generale prevista dal codice civile è, infatti, la seguente: «Salvi i casi in cui
la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il
decorso di dieci anni».
Si sta
tuttavia sviluppando l’indirizzo opposto, secondo il quale deve ritenersi
applicabile anche ai tributi erariali (Irpef ,Iva, Irap), così come a quelli
locali (Imu, Ici, Tari ecc.), il termine di prescrizione quinquennale, in
ragione del fatto che si tratta di somme che devono essere pagate annualmente.
Difatti, il codice civile prevede, in
via eccezionale, il termine di prescrizione breve di cinque anni per tutto ciò
che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Potrebbe essere
sicuramente il caso dell’Iva, dell’Irpef o dell’Irap, per le quali il
contribuente presenta annualmente la dichiarazione fiscale. I giudici
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata
in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese
della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni,
Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei
casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza
passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
La data di notifica della cartella
A questo punto
è bene controllare sempre la data in cui vi è stata la notifica della cartella
esattoriale. Qualora non siano state notificate le cartelle, oppure il
contribuente non si ricorda della notifica, si può sempre trovare tutto, anche
la data di notifica delle stesse sull’estratto di ruolo da richiedere allo
sportello dell’Agenzia delle Entrate. Se sull’estratto, in corrispondenza della
data di notifica, viene riportata l’indicazione “00/00/0000” è molto probabile
che la notifica non sia mai avvenuta o che lo stesso agente della riscossione
abbia perso le prove delle ricevute della raccomandata a.r.
Se così stanno
le cose, si possono impugnare le cartelle contenute all’interno dell’estratto
di ruolo (sulla impugnabilità del ruolo vedesi la sentenza della Cass a sez
unite n. 19704 del 12/05/2015 secondo cui “ l’estratto di ruolo è atto
autonomamente impugnabile”.
San Giovanni a Piro, 04.04.2020
Avv. Alberico
Sorrentino
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