- indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
- rendita per l'inabilità permanente;
- assegno per l'assistenza personale continuativa;
- rendita ai superstiti e assegno una volta tanto in caso di morte;
- cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
- fornitura degli apparecchi e protesi.
- (art. 52 DPR 1124/1965) dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entita', al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non e' corrisposta l'indennita' per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di, giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
Mentre, il datore di lavoro ha l'obbligo:
- (art. 53 DPR 1124/1965) di denunciare l'infortunio all'Istituto assicuratore. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. La denuncia deve contenere, oltre alle generalita' dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. (si consiglia di leggere, comunque, l'articolo nella sua interezza);
- (art. 73 DPR 1124/1965) è obbligato a corrispondere l'intera retribuzione al lavoratore infortunato per la giornata dell'infortunio e il 60% della retribuzione stessa per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione ( da intendersi dal 2° al 4° giorno), anche quando la guarigione avvenga entro questo periodo.
Si tenga conto che dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione giornaliera. Qualora la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i 90 giorni, anche non continuativi, dal 91° giorno l'indennità giornaliera è elevata al 75% della retribuzione giornaliera (art. 68 DPR 1124/1965). Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso tra quelli da computare per determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso (art. 71 DPR 1124/1965).
Inizia così, quella fase che potremmo indicare come amministrativa.
Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico, l'Istituto assicuratore, accertata la indennizzabilità dell'infortunio, provvede al pagamento all'infortunato l'indennità per inabilità temporanea (art. 100 DPR 1124/1965); comunica, altresì, la data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea oltreché per l'eventuale rendita di inabilità permanente.
Opposizione art. 104
Il provvedimento, come chiarisce anche la comunicazione, può essere opposto ai sensi dell'art. 104 DPR 1124/1965; prima di entrare nei dettagli dell'opposizione, si chiarisca che questa è una condizione di procedibilità da esperirsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Se entro 60 giorni non dovesse pervenire risposta, o la risposta non fosse soddisfacente l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto avanti all'autorità giudiziaria competente (art. 104 comma 2).
Se entro 60 giorni non dovesse pervenire risposta, o la risposta non fosse soddisfacente l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto avanti all'autorità giudiziaria competente (art. 104 comma 2).
Il procedimento deve comunque concludersi entro 150 giorni trascorsi i quali l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria (art. 111 DPR 1124/1965).
- modello opposizione art. 104 DPR 1124/1965
Trascorsi i termini senza esito, o nel caso in cui l'INAIL non avesse riconosciuto il beneficio richiesto si procederà avanti all'autorità giudiziaria.
- ricorso contro INAIL infortunio sul lavoro
Quest'ultima si prescrive comunque nei tre anni dal giorno dell'infortunio (112 DPR 1124/1965)
- modello opposizione art. 104 DPR 1124/1965
Trascorsi i termini senza esito, o nel caso in cui l'INAIL non avesse riconosciuto il beneficio richiesto si procederà avanti all'autorità giudiziaria.
- ricorso contro INAIL infortunio sul lavoro
Quest'ultima si prescrive comunque nei tre anni dal giorno dell'infortunio (112 DPR 1124/1965)
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