Alla luce dei decreti oggi in vigore per fronteggiare l'emergenza Covid-19, è opportuno chiarire alcuni aspetti che intervengono sul codice delle assicurazioni e sui tempi di risarcimento a seguito di sinistro stradale.
Come tutti sanno le procedure di indennizzo diretto e di risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale sono
disciplinate dal codice delle assicurazioni Decreto Legislativo n. 209/2005 .
Altrettanto nota, ormai, è la sospensione dei procedimenti determinata mediante il decreto legge n. 18/2020. (in attesa di conversione)
Analizziamo gli articoli che ci interessano:
- il primo è l'art. 83 del D.L. 18/2020 che indica che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020" (comma 1); sul punto, chiarisce anche "Per il periodo di cui al comma 1 sono altresi' sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti" (comma 20);
All'aspetto generale, con sospensione di tutti i procedimenti e delle negoziazioni assistite, che interessano, tra gli altri anche i procedimenti in esame, il decreto interviene in modo specifico con l'articolo:
- Art. 125 Proroga dei termini nel settore assicurativo (...)
dal dettato normativo è chiaro l'aumento a 30 giorni della garanzia, resta non chiaro se tale ulteriore termine sia da estendere anche alle garanzie accessorie (furto, incendio etc..), per analogia dovrebbe intendersi in tal senso, ma si attende una maggiore chiarezza al momento della conversione del decreto.
- comma 2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1 (il termine di ulteriori 15 giorni), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni.
Qual è l'effetto di tale comma. I termini che scadono nella finestra tra il 09.03.2020 e 15.04.2020 subiscono un aumento di 60 giorni, con la conseguenza che:
- comma 3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
Non poca cosa, soprattutto per chi abbia subito delle lesioni personali.
- 30+60 in caso di CID;
- 60+60 in caso di soli danni a cose;
- 90+60 in caso di lesioni personali;
Resta un aspetto da analizzare, l'articolo indica espressamente che tale aumento riguarda i soli commi 1 e 2 dell'art 148 del D.LGS 205/2009 non indicando l'art. 149 (i casi di indennizzo diretto), in attesa della conversione, possiamo sostenere, comunque, che per analogia tale comma dovrà applicarsi anche in tali ipotesi.
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