10 luglio 2019

Opposizione agli atti esecutivi art. 617 cpc - ordinanza di assegnazione - pignoramento presso terzi

Con l'opposizione agli atti esecutivi non si contesta il diritto a procedere all'azione (per il quale è necessario agire con l'opposizione all'esecuzione), ma i vizi formali degli atti e dei provvedimenti adottati durante il procedimento esecutivo, compresi quelli preliminari (titolo esecutivo) o prodromici (precetto) e relative notifiche. 
Tale procedura introduce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo.

TERMINE

Il termine è di 20 giorni. 
Ogni irregolarità, salvo le ipotesi di inesistenza o di nullità rilevabile d'ufficio, è sanata dalla mancata tempestiva proposizione dell'opposizione in esame. La mancata osservanza del termine entro cui proporre l'opposizione, determina la conseguente decadenza processuale che può essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.

FORMA E COMPETENZA

1. PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE

Si tenga conto che l'esecuzione inizia con il pignoramento.
Di conseguenza, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione si propone con atto di citazione presso il giudice indicato nell'art 480 terzo comma cpc (elezione di domicilio precetto). 

2. DOPO L'INIZIO DELL'ESECUZIONE

Si promuovono con ricorso davanti al giudice dell'esecuzione:
- nel termine perentorio di 20 giorni dal primo atto di esecuzione se riguardano il titolo esecutivo o il precetto;
- oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Fatti questi brevi cenni, ci interessa analizzare l'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi promossa dal terzo contro l'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi.

Difatti, come può il terzo impugnare un'ordinanza di assegnazione delle somme pur non essendo direttamente parte del procedimento?

La fattispecie che rappresentiamo è quella in cui il terzo abbia subito l'assegnazione delle somme, magari non avendo ricevuto la notifica ai sensi dell'art. 548 comma 1 del cpc.

A tal proposito il secondo comma dell'art. 548 cpc puntualizza che "Il terzo puo' impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 ((...)) l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"

Quindi, in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta (Cass. 14 maggio 2013, n. 11566), ma pure quando si intenda confutare il contenuto decisorio, l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito (cfr. Cass. n. 4578/08, Cass. n. 5529/11, n. 20310/12, n. 11642/14), nonchè quando si contesti la misura del credito assegnato (cfr. Cass. n. 5510/03) (Cass. civ. Sez. VI - 3, 08/02/2016, n. 2490).


Termine di 20 giorni (dies a quo) 

Quando al terzo può essere opposto il termine di decadenza dei 20 giorni?
Può considerarsi trascorso il termine di 20 giorni per l’impugnazione dell’ordinanza di assegnazione, dalla conoscenza legale dell’ordinanza stessa (Cass., 25 febbraio 2016, n. 3712; Cass., 26 maggio 2016, n. 11642), la quale, se il terzo non ha partecipato all’udienza, avviene tramite la notificazione del creditore (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21081).

Di conseguenza, in tali casi, sarà il creditore a dover notificare l'ordinanza di assegnazione affinché trascorra il termine di decadenza.



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