10 luglio 2019

Modello di opposizione agli atti esecutivi - (ordinanza di assegnazione)


TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA 
GIUDICE DELL’ESECUZIONE
RICORSO EX ART. 617 C.P.C.


Il ___________________ (C.F. ________________) con sede in via ____________, ___ - ___________, in persona del rappresentato e difeso dall’Avv. Aniello Maiese (_______________) (tel e fax __________), con domicilio eletto presso il suo studio in via ________________ mediante procura in calce al presente atto 
CONTRO
la _________________, P.Iva: ____________, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via ______________, ______________, rappresentato e difeso dall’________________, presso il quale è elettivamente domiciliata ______________
PREMESSO 
1. Che, la _________________ notificava atto di pignoramento presso i terzi, al _____________ in data __.__.20__, per la somma precettata al debitore __________ di € __________,__;
2. Che, in assenza della dichiarazione del terzo pignorato l’art. 548 c.p.c. prevede la notifica dell’ordinanza almeno 10 giorni prima della nuova udienza (__.__.20__), notifica che non risulta essere stata effettuata a_______________ (__);
3. Che, in data __.__.20__ nel procedimento di pignoramento presso terzi n. ____/20____ RGE veniva emessa ordinanza di assegnazione delle somme pignorate n. ____/20___, per la somma complessiva di € __________,__ (_________,___ + ____,____ quale spese e competenza della presente procedura) assegnando in pagamento al creditore procedente, “e sino alla concorrenza delle somme dovute da_______________ per il pagamento _______”; 
4. Che, in data __.__.20___ la _____________ faceva apporre la formula esecutiva al decreto di assegnazione;
5. Che, inoltre, in data __.__.20___ il creditore procedente inviava comunicazione al ______________, mediante pec all’indirizzo ______________@pec.it, del decreto di assegnazione somme n. ___/___ privo di conformità essendo un provvedimento cartaceo (e non un duplicato informatico) a sola firma digitale del collega di controparte;
6. Che, invece, dell’ordinanza di assegnazione, così come del provvedimento di fissazione di nuova udienza a seguito della mancata dichiarazione del terzo, bisognava dare conoscenza legale  mediante notifica, dal momento che gli stessi, in qualità di terzi, non avevano partecipato alle udienze (Cass. Civ. n. 21081/2015);   
7. Che, inoltre, in data __.__.20__ il creditore procedente comunicava nelle stesse modalità sopra indicate il decreto di assegnazione delle somme n. ___/___, questa volta con formula esecutiva, unitamente ad un atto di precetto con il quale intimava il pagamento della somma complessiva di € _________,__; 
8. Che, in data __.__.20___ controparte inviava una email pec con la quale rinunciava all’atto di precetto comunicato in data __.__.20__;
9. Che, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., l'opposizione avverso gli atti del giudice dell'esecuzione si propone con ricorso, che deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di venti giorni, sicché, ove l'opposizione sia stata proposta con citazione anziché con ricorso, è tempestiva, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tale termine (Cass. civ. Sez. VI - 3, 08/02/2016, n. 2490);
10. che, inoltre, in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta (Cass. 14 maggio 2013, n. 11566), ma pure quando si intenda confutare il contenuto decisorio, l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito (cfr. Cass. n. 4578/08, Cass. n. 5529/11, n. 20310/12, n. 11642/14), nonchè quando si contesti la misura del credito assegnato (cfr. Cass. n. 5510/03) (Cass. civ. Sez. VI - 3, 08/02/2016, n. 2490);
11. che, pertanto, si intende proporre opposizione nei confronti dell’ordinanza di assegnazione somme e precetto comunicati in data 10.08.2017 per i seguenti
MOTIVI
1. SOMME ASSEGNATE DAL G.E. _________ NON DOVUTE AL ______ – CARENZA DEL REQUISITO DELLA LIQUIDITA’
Il G.E. di ___________ ha assegnato, sulla base del ________________, dei crediti, a_____________, non dovuti a_______________.
Difatti, il ___________________ non può costituire fonte della pretesa creditoria per il _____________, men che meno per il creditore procedente, in relazione al pagamento di___________ oggetto di diverse contestazioni.
Sul punto si è espressa la Corte D’appello di Salerno con la Sent. N. ___/20___ che riportando e confermando la motivazione del Lodo Arbitrale depositato il 18.04.2008, tra ____________ contro il _______________, rigettava l’appello promosso da_________, che aveva agito nei confronti del Comune in relazione anche al bilancio di previsione dell’ente, condividendo il lodo nella parte in cui confermava che la prova del credito non poteva rinvenirsi nei bilanci di previsione del Comune di __________ acquisiti nel corso del procedimento arbitrale, in quanto le poste ivi annotate avevano mera natura e valenza contabile.
Il concetto espresso dal lodo arbitrale e sostanzialmente confermato nella sentenza parte dal presupposto che le poste contenute nel bilancio di previsione non costituiscono obbligazioni per l'ente.
A quanto detto si aggiunga il parere richiesto dal Comune di _______________ alla Corte dei Conti della Campania, con il quale quest’ultima ha chiarito che l’ente locale non è tenuto tout court a ripianare automaticamente le perdite gestionali registrate da________________ (allegato).
Quanto detto fa venir meno le caratteristiche necessarie affinché si possa addivenire all’assegnazione delle somme, dal momento che il solo bilancio previsionale non giustifica la pretesa dello stesso nei confronti di ___________, con la naturale conseguenza che tale somma non può essere assegnata ai creditori di ____________. 

Pertanto, risulta disatteso l’art. 548 c.p.c sia per l’assenza della notifica ai terzi che non avevano prestato la dichiarazione, entro dieci giorni prima della nuova udienza, sia nel periodo in cui chiarisce che l’allegazione del creditore deve consentire l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.

Interessante è quanto chiarito da un’ordinanza del Tribunale di Palermo del 29.08.2014 (allegata), secondo cui “il silenzio del terzo pignorato non può assumere la valenza di un assenso funzionale al compimento di atti esecutivi che consentano la progressione del procedimento espropriativo, in quanto non è possibile procedere alla assegnazione di un presunto credito indeterminato (genericamente indicato come corrispondente a ciò che il terzo deve al debitore esecutato): peraltro, come ancora evidenzia la dottrina a cui questo Tribunale aderisce, un provvedimento di assegnazione di un siffatto credito, non determinato, non è suscettibile di acquisire dignità di titolo esecutivo, per carenza del requisito della liquidità”

In altri termini, la configurabilità della dichiarazione implicita del terzo pignorato ai sensi e per gli effetti dell’art. 548 c.p.c. è subordinata al grado di specificità delle indicazioni fornite dal creditore poichè deve avere un contenuto che abbia una consistenza oggettiva, e tale contenuto, in caso di inerzia del terzo esecutato, può desumersi unicamente dall’atto di pignoramento, che nel caso in esame il ____________ richiama solo genericamente un credito sulla base del bilancio di previsione. 

Ed allora, ai sensi dell’art. 543 co.2 nr. 2 c.p.c., il creditore conserva la possibilità di indicare in modo generico i crediti che intende sottoporre ad esecuzione, perché tale disposizione non è stata modificata dalla riforma del 2012. Tale genericità, tuttavia, può comportare il venir meno delle condizioni per il perfezionamento della fattispecie del riconoscimento presunto, come delineata dall’art. 548 c.p.c.; di contro, il creditore rimane titolare della facoltà di invocare un accertamento endoesecutivo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. che non a caso parla di “esatta identificazione” del credito. Se così non fosse, che interesse avrebbe il creditore a procedere ai sensi dell’art. 549 c.p.c. quando basterebbe la generica identificazione del credito per addivenire comunque ad una pronuncia di assegnazione.

Per quanto chiarito, va dichiarata, previa sospensione, la nullità dell’ordinanza di assegnazione.

2. NOTIFICA NON VALIDA - IPA NON È PIÙ UN REGISTRO PUBBLICO
Dal 19 agosto 2014 l’indice IPA (registro delle Pubbliche amministrazione) non è più un pubblico registro e come tale non può essere utilizzato per le notifiche via pec.
Difatti, l’art. 16-ter d.l. 179/12, così come modificato dall’art. 45 bis, comma 2, lettera a) del d.l.n. 90/2014 e convertito con L. n.114/2014 non contiene più il richiamo al comma 8 dell’art. 16 del d.l. 185/2008, eliminando, così, la portata di pubblico registro dell’IPA, con la conseguenza che le notifiche effettuate su indirizzi presenti su questo registro intervenute successivamente al 2014 sono nulle ai sensi dell’art. 11 della L. 53/1994.
Sul punto si è espressa anche la circolare del Ministero Della Giustizia del 21 Giugno 2016 n. 116974 (allegata) che chiarisce l’inutilizzabilità di IndicePA ai fini delle notificazioni, distinguendo tra valenza pubblica dei registri e loro utilizzabilità ai fini della L. 53/1994.
Devono ritenersi nulle le notifiche fatte a___________________ poiché, come dichiarato nella relata di notifica da controparte, l’indirizzo PEC è estratto dall'elenco IPA. 
In altre parole, per come spiegato, l’IndicePA non può più essere utilizzato al fine di notificare dando conoscenza legale dell’atto, in quanto, sebbene pubblico elenco, non è ricompreso tra i pubblici elenchi utilizzabili ai fini della notifica a mezzo PEC, dovendosi invece far riferimento al registro PP.AA., istituito dall’art. 16, co. 12 D.L. 179/2012. 

Di conseguenza:
- non risulta la notifica (10 giorni prima) ai sensi dell’art. 548 c.p.c., a seguito della mancata dichiarazione del terzo, dell’ordinanza con cui veniva fissata l’udienza successiva;
- né, in ogni caso, può considerarsi trascorso il termine di 20 giorni per l’impugnazione dell’ordinanza di assegnazione, dal momento che il termine trascorre dalla conoscenza legale dell’ordinanza stessa (Cass., 25 febbraio 2016, n. 3712; Cass., 26 maggio 2016, n. 11642), la quale, se il terzo non ha partecipato all’udienza, avviene tramite la notificazione del creditore (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21081).

Per come spiegato la comunicazione avvenuta in data __.__.20__ non ha le caratteristiche per poter essere equiparata ad una notifica, in grado di dare conoscenza legale dell’atto. Inoltre, si tenga conto che in quella sede l’atto comunicato non è un duplicato informatico ai sensi dell’articolo 16bis comma 9bis del d.l. 179/2012 dal momento che l’atto è privo della firma digitale del giudice, risultando addirittura a firma del collega, la cui conformità, pertanto, doveva essere rilasciata dalla cancelleria, come avvenuto per l’atto comunicato il __.__.20__.

I termini risultano, di conseguenza rispettati, dal momento che l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. va proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza stessa (Cass., 25 febbraio 2016, n. 3712; Cass., 26 maggio 2016, n. 11642), la quale, come già anticipato, se il terzo non ha partecipato all’udienza, avviene tramite la notificazione del creditore (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21081);


TANTO PREMESSO
Il ________________, come rappresentato e difeso dall’Avv. Aniello MAIESE
RICORRE
all'Ill.mo Giudice adito, affinché, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l’effetto, 
- previa sospensione dell’esecuzione inaudita altera parte, 
- dichiarare la nullità ai sensi dell’art. 11 della L. 53/1994 di tutte le comunicazioni avvenute mediante pec a____________, poiché non possono equipararsi a notifica essendo l’elenco IPA, da cui risultano ricavate le pec, non più pubblico registro e come tale, l’invio, non è valido a dare conoscenza legale dell’atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge; 
- dichiarare la mancata notifica a______________ dell’ordinanza di nuova udienza ai sensi dell’art. 548 c.p.c. che deve effettuarsi almeno 10 giorni prima della nuova udienza, qualora sia mancata la dichiarazione del terzo pignorato, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
- dichiarare, in ogni caso, che la comunicazione avvenuta in data __.__.20___ con la quale è stata inviata la copia dell’ordinanza di assegnazione a____________ non solo non è equiparabile a notifica, ma che l’atto inviato non è un duplicato informatico ai sensi dell’articolo 16bis comma 9bis del d.l. 179/2012 essendo privo della firma digitale del giudice, risultando addirittura a firma della sola collega, la cui conformità, pertanto, doveva essere rilasciata dalla cancelleria, così come avvenuto per l’atto comunicato il __.__.20__;
- dichiarare la nullità dell’ordinanza di assegnazione delle somme n. ___/20___ poiché le stesse non sono dovute a__________ e come tali non possono essere assegnate a_______ creditrice di _________ per la sola indicazione nel ________________, in quanto le poste ivi annotate hanno mera natura e valenza contabile, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
 Con vittoria di spese e competenze legali, oltre IVA e CPA.
DICHIARAZIONE DI VALORE
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di € ______,___, non è mutato a seguito dell’opposizione, pertanto, si provvederà a corrispondere a titolo di contributo unificato la somma di € 168,00.
Allegati
1.

______________, lì __.__.20__
                                                               Avv. Aniello Maiese

Nessun commento: