La notifica eseguita presso la sede effettiva, e non legale, è valida quando risulta accertata l'esistenza dell'effettività della sede con onere della prova in capo al notificante.
la Cassazione Civ., Sez. Lav., 18 aprile 2019, n. 10854, sul punto chiarisce <<è vero, in base a quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 3516 del 2012; Ord. n. 1248 del 2017; n. 21699 del 2017) che la disposizione dell'art. 46 c.c. (secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima) vale anche in tema di notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c., con conseguente validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale; tale principio, tuttavia, presuppone che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio; la Corte di merito ha ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo di primo grado eseguita presso la struttura turistica (...), senza verificare che quest'ultima costituisse sede effettiva della società, risultando altrimenti violato il principio di regolarità del contraddittorio, di cui all'art. 101 c.p.c.;>>
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