29 giugno 2018

Contestazione delle cause di Ineleggibilità e di incompatibilità

Il Testo Unico Degli Enti Locali, D.lgs. n. 267 del 2000 chiarisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

Sul punto, il testo unico dedica l'intero CAPO II dall'art. 55 all'art. 70 agli istituti dell'incandidabilità, dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità.


Incandidabilità:

si intende il divieto di candidatura per coloro che hanno riportato condanne per reati specificamente definiti o a pene superiori ad un certo limite o a misure di prevenzione per appartenenza a determinate associazioni a delinquere e la sospensione della carica per coloro che hanno in corso procedimenti per determinati reati. 

Ineleggibilità:

coinvolge coloro che, in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, possono trovarsi in condizione di vantaggio nella competizione elettorale. Questi possono anche candidarsi ed essere eletti, tuttavia sono soggetti alla decadenza dalla carica.

Incompatibilità: 

riguarda coloro che possono trovarsi in conflitto di interessi con l'ente, in quanto portatori di interessi propri o dei propri congiunti, in contrasto con quelli dell'ente locale. In questo caso chi potrebbe trovarsi in una condizione di incompatibilità, può candidarsi ed essere eletto, con successivo obbligo di scegliere una sola delle due cariche. 

Cosa accade quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilita' ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilita' previste dal capo II?

Sul punto ci viene in aiuto l'art. 69 del D.Lgs. 267/2000.

Il consiglio di cui l'interessato fa parte gli contesta l'incompatibilità o l'ineleggibilità. 
In tal caso, l'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute o di incompatibilita'. 
Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso. 
Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. 
Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. 
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto. 
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

- Art. 70 D.Lgs. 267/2000 - Azione popolare (art. 22 D.L. 150/2011);




Nessun commento: