Una delle differenze con la separazione è che non avremo un'omologa, ma anche in questo caso una sentenza (art. 4 comma 16)
Qualora manchi il consenso, e si proceda con il ricorso giudiziale, due sono le ipotesi previste dal legislatore, quando esperito inutilmente il tentativo di conciliazione (art.4), si sia accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, il giudice provvede:
- allo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile (art. 1);
- alla cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, quando celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto (art. 2).
Ipotesi di scioglimento e cessazione degli effetti civili (art. 3):
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale e' ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita' del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) e' stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e' intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno ((dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale)), ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza. (8) ((9))
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si e' concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si e' concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non e' stato consumato;
g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.Competenza (art. 4 comma 1)
- Materia: tribunale. Prima udienza davanti al Presidente del Tribunale. Eventuali udienze successive davanti al Giudice istruttore.
- Territorio: giudice del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, in mancanza:
Ricorso (art. 4 comma 2)
- luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio;
- convenuto residente all'estero o irreperibile, luogo di residenza o domicilio del ricorrente;
- se entrambi residenti all'estero, qualunque tribunale della repubblica.
Elementi:
- esposizione dei fatti;
- elementi di diritto sui quali fondare la domanda
- indicazione dell'esistenza di figli di entrambi i coniugi.
Allegati:
- Copia conforme atto di matrimonio – estratto per riassunto dell’Atto di matrimonio;
- Copia autentica del ricorso per separazione, del verbale di separazione e del decreto di omologa di separazione;
- Certificato di stato di famiglia di _________________;
- Certificato dell’ultima residenza comune dei coniugi;
- Certificato di nascita e di residenza dei figli ________________________;
- Certificato di nascita della figlia _______________ avuta dalla compagna;
- Copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate da _____________;
- Busta paga di ___________________ - ____________ 20__;
- Copia del contratto di mutuo di ___________________;
PROCEDIMENTO
- Deposito ricorso: il Presidente del Tribunale nei 5 giorni successivi fissa con decreto la data di comparizione davanti a sè (entro 90 giorni dal deposito) il ricorrente della notifica e il resistente il termine per depositare memoria difensiva e documenti (decreto del presidente);
- Udienza: i coniugi devono comparire davanti al Presidente, con l'assistenza di un difensore. Il Presidente provvede al tentativo di conciliazione:
- se riesce la procedura si trasforma in consensuale;
- se non riesce, il Presidente con ordinanza dà i provvedimenti temporanei ed urgenti, nomina il giudice istruttore ed assegna termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa ed al convenuto per la costituzione in giudizio (l'ordinanza deve contenere l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 cpc); (ordinanza del presidente)
- Sentenza non definitiva: qualora il processo debba continuare per l'assegno il giudice emette sentenza non definitiva per la cessazione dei soli effetti civili del matrimonio (è ammesso appello immediato);
- Udienza successiva davanti al G.I.: si applicano le disposizione degli artt. 180 e 183 e 184 (art. 4 comma 11);
- Sentenza definitiva di rigetto dell'assegno divorzile.
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