1. Le compagnie telefoniche possono esimersi dal lavorare un recesso per l'assenza della carta d'identità?!
Andiamo per ordine.
Art. 49. Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: (...)
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche' il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;A questo si aggiunga quanto chiarito dall'art. 52 del D. Lgs. 206 del 2005
Art. 52. Diritto di recesso 1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.
2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:
- a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
- b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o: 1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene; 2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo; 3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
B. Modulo di recesso tipo- ai sensi dell’art.49, comma 1, lett. h) -
- c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto. 3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non puo' presentarli allo sconto prima di tale termine.
Modulo pubblicato anche in gazzetta ufficiale, che fornisce gli elementi necessari per il recesso tra i quali non si fa mai riferimento alla necessaria allegazione di un documento di riconoscimento.
Non è prevista l'obbligatorietà di inserimento della Carta d'Identità, di conseguenza, la compagnia non si può rifiutare di lavorare il recesso.
Sul punto, il Corecom ha chiarito con la delibera n. 36/11/CRL:
“Rimangono, infine, prive di pregio le argomentazioni, in ordine alla pretesa mancata allegazione da parte dell’utente, alla raccomandata di recesso, del documento di identità del sottoscrittore, sia perché lo stesso operatore, in atti, ha riconosciuto la provenienza della missiva da parte del contraente, sia perché la motivazione addotta sembra in ogni caso non giustificare l’omessa lavorazione della richiesta, dato che si tratterebbe di una prassi stabilita dall’azienda a (pretesa) tutela del cliente, che potrebbe invece essere semplicemente contattato per una verifica sulla sua effettiva volontà”.
2. La mancata lavorazione del recesso con conseguente fatturazione da parte della compagnia telefonica e messa in mora della compagnia di recupero crediti possono giustificare una richiesta di risarcimento per danno morale?!
Il disagio e lo stress subito a seguito del comportamento tenuto da diverse compagnie telefoniche, è stato riconosciuto come giustificativo di un danno morale.
Difatti, alcuni giudici ritengono violati gli interessi non patrimoniali in caso di lesione alla riservatezza ed all'intangibilità della quiete domestica oltre la soglia della normale tollerabilità.
Sul entrambi i punti segnaliamo la recente decisione del Giudice di Pace di Vallo Della Lucania.
Se le compagnie telefoniche vi hanno contestato il recesso potete esporci il vostro caso inviando una mail all'indirizzo praticandoildiritto@gmail.com o contattarci su
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