1.
Una prima tesi sostiene che al procacciatore di affari non può essere applicata
la disciplina contenuta nella legge 39/1989 e, di recente, quella contemplata
dal decreto legislativo 59/2010; più legata al dato normativo, tale posizione
fa leva sulla diversità ontologica esistente tra la figura predetta e quella
del mediatore c.d. tipico e caratterizzato da una condizione di terzietà
rispetto alle parti che intendono concludere l’affare;
2.
Un secondo orientamento ritiene invece che entrambe le ipotesi siano
caratterizzate dalla interposizione tra
più soggetti; pertanto, la mancata iscrizione
comporterebbe, di conseguenza, anche in tale evenienza, la perdita del
diritto alla provvigione. La disciplina normativa avrebbe come unico intento
quello di di contrastare la mediazione abusiva.
Preme
evidenziare che, ai sensi dell’art. 1754 c.c. “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
L’art.
6 legge 39/1989 stabilisce che “Hanno
diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”.
Occorre
sottolineare, pertanto, che l’art. 73 d.lgs
59/2010 non ha fatto venir meno,
secondo la giurisprudenza prevalente, quanto stabilito dall’art. 6 l. 39/1989 e
va interpretato conseguenzialmente nel senso che hanno diritto alla provvigione
solo i mediatori iscritti nel registro delle imprese o nei repertori tenuti
dalle camere di commercio.
Inoltre,
l’art. 1755 c.c. statuisce che “Il mediatore ha diritto alla provvigione da
ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Ebbene,
le Sezioni Unite, sulla base di tali rilievi, hanno statuito che, rispetto al
mediatore tipico che ha posizione di imparzialità, il procacciatore di affari svolge una attività
occasionale a favore del solo soggetto
preponente ed esercita tale attività su incarico di quest’ultimo in rapporto di
collaborazione.
Entrambe
le attività sono caratterizzate dalla prestazione di attività di
intermediazione tra due parti per la conclusone di un affare; ciò, difatti,
legittima il procacciatore a richiedere la provvigione;
Difatti,
qualora il rapporto con il preponente sia stabile e non occasionale si esula da
tale situazione siccome opera la disciplina del contratto di agenzia,
applicabile analogicamente.
Nello
specifico, gli ermellini evidenziano che l’art.2 comma 4 legge 39/1989 prevede
l’iscrizione al ruolo anche per l’attività occasionale o discontinua, su
mandato a titolo oneroso; ebbene, poiché
nella nozione di mandato a titolo oneroso rientra anche quella del
procacciatore d’affari, esso deve essere iscritto nel ruolo dei mediatori per
avere diritto alla provvigione.
In
conclusione, le Sezioni Unite, con sentenza
n. 19161 del 2 agosto 2017 , hanno affermato il seguente principio di
diritto:
“è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall’art. 2 , comma 4, della legge 39/1989, che, per l’appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell’affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell’affare siano altre tipologie di beni – e segnatamente beni mobili- l’obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l’esercizio di questa attività è richiesta l’iscrizione nell’albo degli agenti di affati in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata legge n. 39 /1989 ( ora, a seguito dell’abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio attività alla Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 73 d.lgs. 59/2010), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione”.
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