Capita, ormai sempre più spesso, che presentata la domanda di invalidità civile all'INPS, questa rimanga inevasa per un periodo molto lungo.
Chi ha presentato la domanda, quindi, resta a casa in attesa di essere chiamato a visita.
Chi ha presentato la domanda, quindi, resta a casa in attesa di essere chiamato a visita.
Sul punto interviene la Legge 533/1973 che prevede all'
Art. 7. (Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali)
In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.
Senza che si possa nel contempo parlare di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42 comma 3° D.L. 269/03
Art. 42 comma 3°. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Pertanto, è possibile procedere con l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, qualora siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda all'INPS di invalidità civile senza che questa sia stata evasa.
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