La ratio della clausola risolutiva espressa è quella di individuare una o più obbligazioni il cui inadempimento determina con certezza la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 1456. (Clausola risolutiva espressa). I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Effetto risolutivo
Si produce solo nel momento in cui la parte interessata comunica all'altra che intende valersi della clausola.
Si tenga conto, tuttavia, che la comunicazione è un atto recettizio, ma non formale, per cui è valida qualunque comunicazione che sia idonea a rendere edotta l'altra parte della volontà di avvalersi della citata clausola risolutiva.
La sentenza del giudice sarà di accertamento della risoluzione, limitandosi a verificare che l'inadempimento lamentato sussista e sia imputabile all'altra parte. Resta preclusa la valutazione di gravità dell'inadempimento.
Difetto clausola risolutiva espressa
Qualora manchi la clausola risolutiva espressa o in difetto di essa la risoluzione del contratto può essere ottenuta, a norma dell'art. 1454 c.c., solo mediante intimazione ad adempiere entro un congruo termine indicato come risolutorio.
Art. 1454. (Diffida ad adempiere). Alla parte inadempiente l'altra puo' intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intendera' senz'altro risoluto.
Il termine non puo' essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo e' risoluto di diritto.
La semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere il contratto risolto, si configura in questo caso come mera pretesa che non consente all'altra parte l'attuazione del rapporto, deve considerarsi a tale scopo priva di effetto e quindi non preclusiva della successiva domanda di adempimento, alla quale è ostativa, a norma dell'art. 1453 e 2 c.c., solo la domanda giudiziale di risoluzione (Cass. 29-5-1990 n. 5017; Cass. 7-2-1979 n. 873).
Art. 1453. (Risolubilita' del contratto per inadempimento). Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.
In conclusione, in difetto di clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto per inadempimento può essere ottenuta solo mediante intimazione ad adempiere ex art. 1454 c.c., essendo privo di effetto l'atto unilaterale con cui la parte dichiari risolto il contratto.
Nessun commento:
Posta un commento