TRIBUNALE DI ______________________
MEMORIA DIFENSIVA
AVVERSO RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES
C.P.C.
PROC N. RG ____/_____ - DOTT. ____________
PER: Il sig.______________, nato a
__________________(__) il __/__/____, C.F.__________________, ed iv residente
alla via _________________n.__, rappresentato e difeso dall’Avv.
___________________, C.F.________________, come da mandato in calce al presente
atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
____________________(__) in via ___________________n.__. (Email pec _________@pec.it tel e fax
_______________________)
CONTRO
I sig.ri
__________________, _________________, rapp.ti e difesi dall’Avv.______________e
con lo stesso domiciliati in _____________________ alla via
________________n.__
Con ricorso
possessorio ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., il sig._________________ deduceva
di essere possessore e titolare del fondo sito nel Comune di
__________________, alla loc.______________, delle dimensioni di circa
_________________, identificato alla particella __, foglio __ del registro dei
catasti, confinante con la SS__, con la proprietà di _________________, con la
proprietà di __________ e con i canali di bonifica; avendolo ottenuto nel _____
a seguito di una permuta con il proprio sito in __________ alla
loc______________, con accordo verbale tenuto con il sig.______________.
Deduceva il
ricorrente che il possesso era stato ininterrotto ed in buona fede e che data
__/__/____, recatosi sul fondo per cui è causa, constatò che l’intera
coltivazione di mais ed erba medica da lui installata, era stata estirpata ed
erano state danneggiate irreparabilmente le colture in atto. Inoltre, era stata
apposta una catena e dei paletti all’ingresso del fondo, che non consentivano l’accesso.
Nel mentre, transitando con l’auto nei pressi del fondo, fu fermato dal
sig._________________ che cercò violentemente di impedire al sig.
_______________ il ripristino dello status quo ante e che per tali aggressioni,
verbali e fisiche, è attualmente pendente il relativo procedimento penale.
Successivamente, in data __.__.____ esso ricorrente constatava che la catena,
da lui divelta, era stata rimessa. Chiedeva pertanto, all’adito Tribunale il
ripristino dello status quo ante e la reintegra nel pieno e pacifico possesso
del fondo sito in loc._____________, come in epigrafe identificato, oltre la
condanna dei resistenti al risarcimento dei danni arrecati alle colture ivi
installate, con vittoria di spese, diritto ed onorari. Si costituivano i
resistenti eccependo l’inammissibilità ed infondatezza della pretesa.
Con ordinanza
n. _________/_____ pronunciata fuori udienza in data __.__.____ ed in pari data
depositata, nell’ambito del procedimento n. ____/______R.G., il Giudice del
Tribunale di _________________, all’esito dell’istruttoria accoglieva il
ricorso possessorio del sig.__________________ sul fondo sito in loc.___________
e per l’effetto, ordinava ai resistenti di reintegrare immediatamente esso
ricorrente nel possesso del terreno, mediante la rimozione dei paletti e della
catena apposta all’ingresso.
Avverso tale
provvedimento, proponendo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. gli ordinati
resistenti sostenevano che il diritto vantato dal sig. _______________ poteva
qualificarsi al più come detenzione non qualificata; che mai vi era stata
interversione della detenzione del possesso; che del tutto nulla e priva di
effetti doveva considerarsi la permuta avvenuta tra le parti e che il
sig:__________________ non aveva mai avuto alcuna proprietà in loc.
__________________.
***************
Con il
presente atto si costituisce il sig. __________________, a mezzo del
sottoscritto procuratore, impugnando e contestando integralmente quanto
asserito da controparte ed in particolare,
1.Sul diritto di possesso del ricorrente:
il sig.__________________ha esercitato per oltre venti anni il pieno ed
esclusivo possesso del fondo sito in loc.______________, installando colture,
provvedendo periodicamente alla pulizia e alla cura del terreno.
2.Nel caso
di specie il sig._____________ si è sempre comportato da unico ed esclusivo proprietario
del fondo. Una volta dimostrato che il potere sulla cosa si è manifestato in un’attività
corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, la
tutela possessoria soccorre ancorché quel potere non risulti sorretto da titolo
idoneo: altrimenti, non verrebbe ad accordarsi tutela al possesso, quale
concreto potere di fatto sulla cosa, bensì al diritto di proprietà o ad altro
diritto reale ai quali l’ordinamento giuridico accorda altra tutela.
D’altronde,
anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità del titolo che dato
causa al possesso in buona fede non pregiudica l’esercizio del potere di fatto
sul bene e il suo eventuale usucapione.
Infatti,
secondo la S.C., “per stabilire se in conseguenza di una convenzione ( anche se
nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro
il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all’usucapione, occorre
fare riferimento all’elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine
stabilire se la convenzione dia un contratto ad effetti reali o ad effetti
obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare
l’animus possidenti nell’indicato soggetto”. (Cass. Civ. n. 15145/2004). Nel caso
in esame, risulta lapalissiano riscontrare un contratto ad effetti reali (nella
specie una permuta tra le parti) e non meramente obbligatori. Ne consegue che
andrà riconosciuta in al sig. _________________ la qualità di possessore.
In tal
senso, devono considerarsi come elementi di prova gravi, precisi e concordanti
le testimonianze assunte nel corso del procedimento cautelare, nonché l’effettiva
sussistenza di un fondo del sig. _________in loc _______________in
_____________________, confinante con la proprietà dei sig.ri ____________, che
appunto fu l’oggetto dell’avvenuta permuta. Indipendentemente da ciò,
correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante la nullità del
titolo in quanto la ratio dell’art. 1168 c.c. è la tutela del potere di fatto
sulla cosa, che il sig._____________ ha dimostrato ampiamente di aver
esercitato nel corso degli anni. Né i sig.ri _____________ hanno contestato la
presenza del sig. ____________ sul fondo de quo, limitandosi ad affermare che
si trattava di rapporti di buon vicinato. Anche questo punto non corrisponde al
vero. Infatti, il fondo ______________, oggetto del giudizio, non confina con
alcun fondo del sig. ____________, sicché la sua presenza sul fondo non
potrebbe mai derivare da “rapporti di buon vicinato”.
3. Sull’animus possidendi: elemento
indispensabile identificativo della qualità di possessore, la Corte di
Cassazione (sentenza n. 4444/07) ha stabilito, in linea con la precedente
giurisprudenza, che l’elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore
di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, “deve essere
desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del
possessore con il bene stesso”. A nulla valgono le contestazioni di
controparte, secondo cui trattandosi di un elemento soggettivo non potrà mai
ritenersi provato. E’ chiaro, infatti, che l’aver agito pubblicamente,
pacificamente ed ininterrottamente quale esclusivo titolare del fondo; l’averlo
curato e coltivato, spendendo anche ingenti risorse economicamente per
installare le colture ed assumere periodicamente persone che lo aiutassero
nella mietitura; sono tutti elementi che conferiscono consistenza oggettiva all’animus
possidendi inteso quale elemento soggettivo interno. Sempre nella citata
pronuncia si legge parallelamente al nostro caso, che “va esclusa la
sussistenza dell’elemento psicologico qualora sia dimostrato che il possessore
aveva la consapevolezza di non poter assumere iniziative sulla conservazione e
disposizione del bene”. Cosa che nella fattispecie non si è mai verificata: il
sig. _____________ ha agito sempre pubblicamente come esclusivo titolare del
fondo. Nello stesso senso si afferma che “ai fini dell’acquisto della proprietà
per usucapione l’animus possidendi da parte di chi esercita il potere di fatto
sulla cosa non consiste nella convinzione di essere proprietario o titolare di
altro diritto reale sulla cosa, ma nell’intenzione di comportarsi come tale”.
(Cass. Civ, n. 2857/2006). In considerazione degli elementi di fatto emersi nel
corso del giudizio cautelare espletato, dovrà escludersi qualsiasi forma di
interversione della detenzione nel possesso. Il potere di fatto del sig.
____________ sulla res nasce come possessorio fin dal principio, escludendosi
qualsiasi forma di detenzione. L’istituto giuridico della detenzione, infatti,
presuppone il riconoscimento da parte di lo eserciti, dell’altruità della cosa:
se si fosse trattato di una detenzione il sig. _______________avrebbe dovuto
dar conto della gestione del fondo, del tipo di colture da installare e,
viceversa, il sig. _______________ si sarebbe dovuto recare periodicamente sul
fondo per controllare questa gestione, chiamando, quando necessario, suoi
dipendenti e contribuendo alle spese di irrigazione, semina e mietitura; cosa
che nei fatti non si è mai verificata. Tutti i testi non ricordano di aver
visto il sig. ______________ sul fondo. Né le persone che lavoravano per conto
dello ____________, come il sig. _________________ ed il sig.
_________________, ricordano di aver mai visto il ______________ dirigere la gestione
del fondo.
4. Sulla necessità della conferma dell’ordinanza
cautelare: l’ordinanza cautelare n. ________/____ cron. Ha correttamente
giudicato in merito alla sussistenza di tutti i requisiti dalla legge a tutela
del diritto possessorio. Infatti, la condotta degli odierni reclamanti, i quali
hanno apposta una recinzione con le catene a delimitazione dell’ingresso del
fondo, può, senza dubbio, considerarsi uno spoglio del possesso esercitato dal
sig. ______________ sul proprio fondo, avendone precluso le connesse facoltà di
godimento. Dello spoglio sussistono tutti i requisiti: la violenza, che si
configura come qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o
parziale del possesso (o del compossesso) contro la volontà espressa o anche solo
presunta del possessore (Cass. Civ. 1577/87) ed indipendentemente dalla
convinzione dell’agente di operare secondo diritto (Cass. Civ. 1204/99) e l’animus
spoliandi la cui integrazione non richiede non richiede, necessariamente, la
consapevolezza dolosa di sottrarre il possesso della cosa, essendo esso insito
nel comportamento di colui che sovverta la situazione possessoria contro la
volontà del possessore e rimanendo irrilevante l’intendo di nuocere o meno dell’agente,
così come la sua convinzione di esercitare un proprio diritto e la stessa sua
ignoranza della preesistenza dell’altrui possesso (Cass. 4226/84; Cass.
6583/88; Cass. 1132/85: Cass 1204/99 ed altre).
Correttamente,
quindi, ai sensi dell’art. 1168 c.c., è stata ordinata la rimozione della
recinzione, concretando tale opera una vera e propria privazione del possesso
del sig. ______________, concretando tale opera una vera e propria provazione
del possesso del sig. ____________, ripristinando così lo stato di fatto
preesistente. Tutti i testi escussi hanno confermato la presenza del sig.
____________sul fondo. In particolare, il sig. ____________ sul fondo. In
particolare, il Sig. _________________ ha confermato che la sua presenza di
protraeva da circa venti anni, che ivi egli aveva installato mais ed erba
medica, che sovente vi pascolavano bovini suoi e del sig. ___________. Analogamente,
il sig. _______________ il quale ha dichiarato che da oltre venti anni ha aiutato
lo __________ e le figlie e i generi nella mietitura del fondo.
Persino il
teste indicato dai ____________ ricorda di aver visto lo __________ sul fondo e
di non aver visto il _____________ se non oltre dieci anni fa, una sola volta.
Per costante
giurisprudenza, inoltre, deve pure essere riconosciuto il risarcimento del
danno provocato dalla lesione del possesso posta in essere dai _____________,
poiché trattasi di pregiudizio sicuramente risarcibile. In particolare si
chiede il risarcimento del danno provocato dall’estirpazione delle colture di
mais ed erba medica, a seguito dell’invasione del fondo.
Pertanto,
considerata la fondatezza nel merito dell’istanza di reintegra del sig.
____________, considerati gli elementi di prova emersi dal giudizio cautelare,
il sottoscritto avvocato, nella qualità,
CHIEDE
Che l’On.le
Tribunale di ______________________, Voglia, ai sensi degli artt. 1168 c.c. e
703 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa
revoca della sospensione dell’ordinanza reclamata, per mancanza dei presupposti
di fatto e diritto, cosi disporre:
CONCLUSIONI
1.Nel merito, confermare l’ordinanza n.
____/____ cron. Del Tribunale di _______________, depositata in dara __/__/____
nell’ambito del procedimento n. _____/____ e per l’effetto ordinare la
reintegra del sig. ___________________
nel pieno e pacifico possesso del fondo sito in loc. ____________ nel
comune di _______________, identificato alla particella _, foglio _ del
registro dei catasti, confinante con la SS__, con la proprietà di
_____________, con al proprietà di _____________ e coni i canali di bonifica,
rimuovendo la catena apposta.
2. Per l’effetto, condannare i sig.ri
______________________, __________________, ed a rimuovere definitivamente le
opere di cui in precedenza ed a risarcire il danno patito dal medesimo
ricorrente per effetto della provazione del possesso, nonché per il danneggiamento
delle coltivazioni insistenti sul fondo.
3. con
vittoria di spese, diritto ed onorari di causa entrambe le fasi del giudizio.
4. in via istruttoria, si chiede l’acquisizione
del fascicolo depositato nell’ambito del procedimento n. ________/_____ e si
richiama integralmente il contenuto degli atti, documentati ed allegazioni
fornite;
___________________,
__/__/____
Avv.
___________________
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