Come già accennato nel post precedente, il procedimento possessorio consta di due fasi, una necessaria, e l'altra, solo eventuale, a cognizione ordinaria.
Soffermandoci, nella fase successiva, bisogna sottolineare che è possibile reclamare l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda, ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc, entro un termine perentorio di 15 giorni.
Art. 703. (Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso). Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili.
L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma.
al contrario l'ultimo comma (termine 60 giorni) analizza la fase del ricorso per cognizione piena
Analizziamo alcune ipotesi:
- reclamo tardivo: comporta l'inammissibilità del reclamo;
- mancata proposizione dell'istanza: bisogna notare che l'art. 703 cpc, ult. comma, richiami il solo art. 669 novies terzo comma (non anche il primo comma che prevede per i provvedimenti cautelari "ordinari", non anticipatori per intenderci, il venir meno della loro efficacia in caso di giudizio di merito non iniziato nel termine o in caso di estinzione) il che esclude che il mancato avvio della fase di merito o estinzione del giudizio, comportino la caducazione del provvedimento petitorio, fornendo allo stesso una "ultrattività".
- proposizione cartacea o telematica? - conseguenza in caso di proposizione cartacea (segui il link);
Procedimento
Art. 669-terdecies. (Reclamo contro i provvedimenti cautelari) Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non puo' far parte il guidice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato emesso dalla Corte d'Appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'Appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e 738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
Istanza di sospensione
Può essere promossa all'interno del reclamo, a tal proposito offriamo in visione una ipotesi di sospensione degli effetti dell'ordinanza (LINK)
Azione risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Nel procedimento possessorio è ammessa l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., considerati gli effetti pregiudizievoli provocati, a seguito dello spoglio o della turbativa, a chi è riconosciuto il possesso del bene.
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