6 dicembre 2016

La chiamata in causa di una curatela fallimentare apre problemi di incompetenza funzionale?

Problemi:
  • esiste un problema di incompetenza funzionale?
  • esiste di conseguenza una vis attractiva del Tribunale fallimentare in relazione alla questione nel suo complesso?

Questione: 
chiamata in causa di una curatela fallimentare per vederla condannare in solido ad altri convenuti relativamente al rimborso di quanto anticipato per la gestione e per i lavori di urbanizzazione relativi ad una lottizzazione.

Il Tribunale di Vallo Della Lucania risolve la questione in questi termini (sentenza in calce al post):
aderisce "all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’improcedibilità derivante dal principio di esclusività del procedimento di verifica dei crediti fallimentari non involge un problema di competenza - influenzata dalla vis attractiva del Tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito, rimarcandosi che la devoluzione della controversia al foro fallimentare discende direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto della L. Fall., artt. 52 e 93".


Art. 52. (Concorso dei creditori). Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.


Art. 93. (Domanda di ammissione al passivo). La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. 
Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale. 
Il ricorso contiene: 
1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita' del creditore; 
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; 
5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore. 
Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e' considerato chirografario. 
Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma. 
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene. 
I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. 
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. 
Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. 
Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

Il giudice procede chiarendo che "la peculiarità della normativa fallimentare in materia di accertamento del passivo consiste, infatti, proprio nel porre le regole di un particolare procedimento quale strumento di cognizione attribuito a un Giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di un determinato fallimento. L'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende, in altri termini, dal principio di cui all'art. 24 citato - il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del Tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito - ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 citato, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo per quanti intendano far valere pretese verso il fallimento (sul punto, cfr., tra le tante, Cass. nn. 2032/1987, 1893/1996, 11379/1998, 2439/2006, Cass. 21669/2013)"

Quindi non incompetenza funzionale e conseguente vis attractiva del Tribunale fallimentare, ma specialità del rito, qualificazione in termini di azione di garanzia impropria e separazione.

Pertanto, muovendo da tali presupposti il Giudice del Tribunale di Vallo dichiara:
  • L’improcedibilità delle domande attoree nei confronti della curatela;
  • Separazione giudiziale ai sensi dell'art. 103, II co. c.p.c. da quelle proposte nei riguardi degli altri convenuti, domande per le quali, con contestuale ordinanza, va disposto il prosieguo dell’istruttoria.

"Ed infatti è pacifico che l’azione promossa nei confronti della curatela del fallimento della ______________ s.p.a. sia scindibile da quelle proposte nei confronti degli altri convenuti, potendosi la prima qualificare in termini di azione di garanzia impropria ed essendo pertanto possibile il prosieguo delle residue azioni in sede ordinaria, una volta operata la separazione (cfr. sul punto ad es. Cass. 13584/1999; Cass. 5309/2007)".

Sentenza n. 422/2016 pubbl. il 30/11/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica ed in persona del giudice dr. Francesco Guerra, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA
all'esito dell’udienza del 30.11.16, nella causa iscritta al n. ________/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA
L.G. e F,M,, rappresentati e difesi dall’avv. G.C.
ATTORI
e
S.C.N.S. s.r.l., in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. prof. R.R.
CONVENUTA
nonché
C.L. s.r.l., in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. M.D.V.
CONVENUTA
nonché
B.D.M.-M.C. s.p.a., in persona del l.g.p.t.
CONVENUTA – contumace
nonché
CURATELA DEL FALLIMENTO T.R.E. s.p.a., in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A.M.
CHIAMATA IN CAUSA 

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con citazione del 14.4.14, ritualmente notificata, L.G.e F.M. convenivano dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania la società di C.N.S. s.r.l., la B.D.M.-M.C. s.p.a. e la CL. s.r.l., spiegando verso le stesse azione di regresso ex art. 1299 c.c. al fine di ottenere, sulla base dei millesimi pattuiti, il rimborso di quanto anticipato per la gestione e per i lavori di urbanizzazione relativi alla lottizzazione del comparto D2-03, sul presupposto della sussistenza, tra gli attori ed i convenuti, di un vincolo di solidarietà passiva nei confronti dell’unico creditore, Comune di C.C., per le spese relative alla citata lottizzazione.
Gli attori, a sostegno delle proprie ragioni, esponevano, tra l’altro, i seguenti fatti: - che, suddiviso l’originario comparto D2-03 in cinque sub-comparti (con atto del 12.5.05), gli obblighi di lottizzazione dei prime tre sub-comparti (A, B e C) venivano assunti dagli attori stessi (per un totale di 570 millesimi dell’intera area), mentre gli obblighi relativi agli ultimi due sub-comparti (D ed E) venivano assunti dalla C.N.S s.r.l. (per un totale di 430 millesimi); - che con atto del 5.12.2007, il sub-comparto D (di millesimi 363,07) veniva venduto dalla N.S. alla MCC-M.C.C.s.p.a. (oggi, B.D.M.M.C. s.p.a.), che a sua volta, con il medesimo atto, lo concedeva in locazione finanziaria alla GDOS  s.r.l.; - che con atto invece del 4.11.2009, il sub-comparto E veniva venduto dalla N.S. alla C.L. s.r.l.
Con comparsa depositata il 5.11.14, si costituiva dunque la C.L. s.r.l., chiedendo il rigetto delle domande attoree spiegate nei suoi riguardi, prospettando l’insussistenza di propria responsabilità solidale per gli esborsi posti in essere dagli attori, nonché la mancata prova da parte degli attori di aver versato somme eccedenti la propria quota.
Rimasta contumace la B.D.M.M.C. s.p.a., si costituiva, con comparsa depositata il 17.10.2014, la società di C.N.S. s.r.l., la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, prospettando tra l’altro che la G.D.O.S. s.r.l. (cui – come detto – era stato concesso in locazione finanziaria il sub-comparto D, dopo la vendita di quest’ultimo dalla N.S. alla MCC) si era fusa per incorporazione nella s.p.a. T.R.E. (con atto del 12.11.2008), la quale, in data 7.9.10, si sarebbe anche accollata gli oneri di urbanizzazione, con effetto liberatorio verso la N.S. e con il consenso dei creditori, coniugi L. e C.C.
Alla prima udienza del 7.11.14, dunque, sulla base di quanto prospettato dalla convenuta Costruzioni N.S. s.r.l., parte attrice veniva autorizzata alla chiamata in causa della Curatela del fallimento della T.R.E. s.p.a..
Quest’ultima, costituitasi con comparsa depositata il 31.3.2015, eccepiva in via preliminare l’incompetenza dell’adito Tribunale, sussistendo nella specie una competenza funzionale del Tribunale fallimentare di Salerno, atteso che il fallimento della società è stato appunto dichiarato dal Tribunale di Salerno.
Mutato il giudice per assegnazione dello scrivente a questo ufficio ed invitate le parti a precisare le conclusioni, all’udienza del 30.11.16 veniva pronunciata la seguente sentenza ex art. 281sexies c.p.c.
2. L’eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta curatela è fondata e va pertanto accolta.
Invero, con la chiamata in causa, parte attrice ha prospettato una pretesa creditoria nei confronti di un soggetto (la T.R.E. s.p.a.) dichiarato fallito (con sentenza del Tribunale di Salerno allegata in atti), pretesa creditoria che può essere riconosciuta e fatta valere esclusivamente, in sede fallimentare, nelle forme dell’accertamento dello stato passivo, per le evidenti ragioni di tutela della “par condicio creditorum”. Va per questo motivo dichiarata l’improcedibilità della domanda nei confronti della curatela del fallimento.
Sul punto, questo giudice ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’improcedibilità derivante dal principio di esclusività del procedimento di verifica dei crediti fallimentari non involge un problema di competenza - influenzata dalla vis attractiva del Tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito, rimarcandosi che la devoluzione della controversia al foro fallimentare discende direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto della L. Fall., artt. 52 e 93. La peculiarità della normativa fallimentare in materia di accertamento del passivo consiste, infatti, proprio nel porre le regole di un particolare procedimento quale strumento di cognizione attribuito a un Giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di un determinato fallimento. L'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende, in altri termini, dal principio di cui all'art. 24 citato - il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del Tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito - ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 citato, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo per quanti intendano far valere pretese verso il fallimento (sul punto, cfr., tra le tante, Cass. nn. 2032/1987, 1893/1996, 11379/1998, 2439/2006, Cass. 21669/2013).
Da qui anche la necessità di pronunciarsi sulla questione con sentenza e non con ordinanza.
3. L’improcedibilità delle domande attoree nei confronti della curatela impone che le stesse siano giudizialmente separate ex art. 103, II co. c.p.c. da quelle proposte nei riguardi degli altri convenuti, domande per le quali, con contestuale ordinanza, va disposto il prosieguo dell’istruttoria.
Ed infatti è pacifico che l’azione promossa nei confronti della curatela del fallimento della T.R.E. s.p.a. sia scindibile da quelle proposte nei confronti degli altri convenuti, potendosi la prima qualificare in termini di azione di garanzia impropria ed essendo pertanto possibile il prosieguo delle residue azioni in sede ordinaria, una volta operata la separazione (cfr. sul punto ad es. Cass. 13584/1999; Cass. 5309/2007).
4. Le spese di lite sostenute dalla curatela del fallimento della T.R.E. s.p.a., liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di parte attrice e vanno comunque liquidate in questa sede, poiché, pur in presenza di una sentenza di natura parziale, il giudizio risulta comunque definito nei confronti della convenuta curatela del fallimento T.R.E. s.p.a. (cfr. sul punto Cass. 6993/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, parzialmente pronunciando nel giudizio iscritto al n. ___/2014, così statuisce:
1) dichiara improcedibili le domande proposte dagli attori L.G. e F.M. nei confronti della curatela del fallimento della T.R.E. s.p.a.;
2) condanna L.G. e F.M., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della curatela del fallimento della T.R.E. s.p.a. che liquida in euro 1.400,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge; 
3) letto l’art. 279, co. II, n. 5 c.p.c., separa le domande attoree di cui al punto 1) del dispositivo rispetto a quelle proposte nei confronti dei convenuti C.N. s.r.l., B.D.M.-M.C. s.p.a. e C.L. s.r.l., per le quali dispone rimettersi la causa sul ruolo per il prosieguo dell’istruttoria come da separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in Vallo della Lucania, il 30.11.16
Il giudice
dott. Francesco Guerra

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