9 dicembre 2016

Il reclamo ex art. 669 terdecies depositato in forma cartacea è inammissibile?


Com'è noto, l'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, prevede che, dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il depositodegli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cd. "atti endoprocessuali") ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria".

Sul punto vi sono due interpretazioni:
  • secondo il primo, l'inammissibilità dovrebbe discendere quale corollario dell'avverbio "esclusivamente", pur se non seguito da alcuna sanzione espressa da parte del Legislatore; conforme "ai principi di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo che hanno ispirato la riforma del processo civile telematico, essendo il depositotelematico funzionate ad un più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo, per il giudice e le parti costituite" (cfr. cit. pronuncia). 
La scelta legislativa, quindi, anche se non espressa (il legislatore non fa alcun riferimento alla categoria della inammissibilità quale sanzione processuale discendente dal deposito di un atto depositato telematicamente), appare incompatibile con la diversa categoria della nullità e della connessa sanabilità per il raggiungimento dello scopo, posto che la nullità attiene a vizi dell'atto e non a vizi del deposito, che resta un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo, donde il richiamo alla categoria della inammissibilità appare, per questa via, preferibile.

  • secondo invece altro orientamento, argomentando sulla insussistenza di alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano (c.d. regole tecniche), in virtù dei principi di libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo, la parte che si costituisca pervia telematica non può essere in alcun modo sanzionata.
Sul punto sembra prevalere il primo orientamento, poiché:
  • per il principio della libertà delle forme (dal quale deriverebbe che tutte le forme degli atti del processo sono previste non per la realizzazione di un fine proprio ed autonomo, ma allo scopo del raggiungimento di un certo risultato, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza della prescrizione formale sarebbe irrilevante se l'atto viziato raggiunge ugualmente lo scopo cui era destinato), posto che - come si è detto - in questo caso non può parlarsi, propriamente, della forma di un atto, ma, semmai, delle modalità di trasmissione alla cancelleria di un determinato atto;
  • per l'obbligo del legislatore: se è vero che il deposito è un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo (che, come tale, può essere effettuata anche da un nuncius), nel concreto è lo stesso Legislatore ad obbligare, specificandone il quomodo con l'avverbio "esclusivamente", una particolare modalità di trasmissione dell'atto, e ciò al fine di favorire la progressiva dematerializzazione del fascicolo cartaceo, per le ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo cui è ispirato il processo telematico;
  • per il raggiungimento dello scopo: non può invocarsi il fatto che il deposito dell'atto per via cartacea comunque realizzerebbe il contatto interpersonale tra depositante e cancelliere e, come tale, può essere idonea al raggiungimento dello scopo: sussiste, invero, il principio dell'affidamento e la necessità del rispetto dell'art. 24 Cost., posto che la controparte, confidando sulla trasmissione dell'atto per via telematica, potrebbe essere indotta - per il riferito principio dell'affidamento - a non articolare alcuna difesa qualora la controparte non abbia depositato per via telematica l'atto processuale (si pensi alla scansione temporale dei termini processuali ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed al fatto che, qualora una parte non depositi alcuna richiesta istruttoria nella memoria a ciò deputata, l'altra parte potrebbe a sua volta non depositare alcuna richiesta istruttoria di segno contrario);
  • per la certezza nella trasmissione degli atti: pur volendo ritenere che l'atto abbia superato i controlli della cancelleria ed abbia realizzato la presa di contatto tra l'ufficio giudiziario e il depositante, sussiste pur sempre l'esigenza di certezza della trasmissione degli atti, che non può essere realizzata con ogni mezzo, ma con una modalità particolare richiesta dal Legislatore; 
  • sanzione: il fatto che non sia prevista una sanzione espressa di inammissibilità, non osta a che la sanzione, rilevabile d'ufficio, possa essere ricavata dai principi generali dell'ordinamento, ed intesa come scostamento dal modello legale tipico del deposito previsto dal Legislatore, insuscettibile di sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo, posto che la sanatoria richiamata concerne la questione dell'impersonalità del deposito, mentre, in questo caso, viene in questione il quomodo stesso del deposito.

Trib. Trani, Ord., 24-11-2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Tribunale di Trani

Il Tribunale di Trani - Sezione civile - composto dai Magistrati:

_____________________
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 ottobre 2015 ha emesso la seguente:

ORDINANZA

omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con provvedimento ex art. 669 octies c.p.c. depositato in data 17.11.2014, il Giudice unico del Tribunale di Trani accoglieva parzialmente il ricorso per reintegra nel possesso depositato da *** e, per l'effetto, ordinava al resistente *** di reintegrare i ricorrenti ed i terzi intervenuti nel possesso del bene, ordinando altresì la consegna di copia delle chiavi del cancello di ferro apposto nel luglio 2013 al civico ***, compensando integralmente le spese.

Il *** non dava spontanea attuazione al provvedimento, sicché i reclamanti - dopo aver notificato l'ordinanza in copia conforme unitamente all'atto di precetto in data 26.1.2015 - proponevano ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., onde stabilire le modalità di attuazione del provvedimento in questione.

Il ricorso veniva depositato in forma cartacea in data 29.4.2015; ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di comparizione delle parti, all'esito della costituzione (in forma cartacea) di controparte, che eccepiva l'inammissibilità o la irricevibilità del deposito cartaceo, il ricorso veniva dichiarato inammissibile, con ordinanza depositata in data 2.9.2015, comunicata a mezzo PEC in data 8.9.2015.

Avverso tale ordinanza, interponevano reclamo, depositato in data 23.9.2015, ***, i quali evidenziavano che il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. non poteva essere considerato un atto endo-procedimentale, bensì un giudizio cautelare del tutto autonomo rispetto al precedente giudizio, meramente eventuale; che, nel protocollo sul p.c.t. approvato dai Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Trani, non erano menzionati, tra gli atti endoprocedimentali, i ricorsi cautelari in generale ed i reclami, sicché il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. non poteva essere considerato come un procedimento cautelare in corso di causa, bensì un procedimento del tutto nuovo, differente rispetto al precedente giudizio possessorio, tant'è che era stato regolarmente accettato dalla cancelleria, la quale, altrimenti, avrebbe dovuto rifiutare l'atto depositato in via cartacea; aggiungevano che neppure il Magistrato adito, prima facie, aveva ritenuto di dover dichiarare inammissibile il ricorso, tant'è che aveva fissato il decreto di comparizione delle parti; che l'art. 16bis del D.L. n. 179 del 2012 non comminava alcuna sanzione di nullità in caso di violazione delle norme dettate in materia di deposito telematico, anche perché l'atto aveva senz'altro raggiunto lo scopo cui era destinato, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156 terzo comma c.p.c.; che meritava di essere riformata anche la statuizione conseguente alle spese processuali, posto che se la presentazione del ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. era stata considerata dal Giudice di prime cure inammissibile, parimenti anche il deposito, in via cartacea, della memoria di costituzione del *** doveva essere considerata inammissibile per le medesime ragioni.

Tanto premesso, chiedevano che fosse sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e nel merito revocata o riformata parzialmente nella parte relativa alle spese.

Ritualmente notificato il reclamo ed il decreto di comparizione delle parti, si costituiva all'indetta udienza ***, che resisteva al reclamo evidenziando la correttezza, in diritto, delle argomentazioni esposte dal Giudice di prime cure.

Tanto premesso, chiedeva il rigetto del reclamo con il favore delle spese di lite.

All'udienza indetta, dopo rituale discussione, il Collegio si riservava per l'emissione del provvedimento.

Diritto

Com'è noto, l'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, prevede che, dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il depositodegli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cd. "atti endoprocessuali") ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria".

Più precisamente, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, il deposito degli atti processuali e dei documenti poteva essere effettuato, alternativamente, con modalità telematiche o su supporto analogico.

Per questa ragione, nei procedimenti di nuova instaurazione (come il presente), la cancelleria è tenuta a non ricevere (ed, anzi, a rifiutare) il deposito in forma cartacea degli atti endoprocessuali di parte, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 art.16 bis D.L. n. 179 del 2012 cit. (v. Circolare del Ministero della Giustizia del 27.6.2014).

Ciò posto, si tratta di stabilire se il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. dovesse essere depositato con modalità telematiche ovvero in forma cartacea, nonché le conseguenze, nel caso di deposito con modalità telematica, dell'errato deposito in via cartacea del ricorso, con la verifica della possibile sanatoria della nullità per il principio del c.d. raggiungimento dello scopo.

A detta di parte reclamante, invero, il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. non sarebbe un atto endoprocedimentale, bensì un ricorso autonomo, in quanto meramente eventuale, a differenza di quanto rilevato dal primo Giudice (che ha ritenuto, invece, trattarsi di un atto endoprocedimentale, in quanto mera fase eventuale del giudizio cautelare già intrapreso, con prosecuzione dello stesso giudizio tra le stesse parti e dinanzi al medesimo Giudice).

Sul punto, l'argomentazione del primo Giudice appare ineccepibile.

Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte "l'esecuzione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell'art. 669 quaterdecies del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento"(così Cass. n. 481/03, ma già Cass. n. 80/96 e n. 5672/97, nonché successivamente, tra le tante, Cass. n. 13666/03, n. 407/06, n. 6621/08).

Come si è rilevato, in dottrina e presso la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 15761/2014), l'art. 669 duodecies c.p.c., distingue, prescindendo dai sequestri, fra:

a) provvedimenti che hanno ad oggetto obblighi di consegna o rilascio, fare o non fare;

b) provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro.

Riguardo a questi ultimi, la suddetta disposizione stabilisce che l'attuazione avviene secondo le norme dei procedimenti di espropriazione forzata, in quanto compatibili, mentre per i primi due è previsto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento al quale spetta di determinarne le modalità e dare con ordinanza i provvedimenti opportuni se sorgono difficoltà o contestazioni.

L'attuazione dei suddetti provvedimenti non avvia, quindi, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma, in attuazione di una finalità di "deformalizzazione", costituisce una fase del procedimento cautelare (v. Cass., 12 gennaio 2005, n. 443), nella quale il Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le difficoltà e contestazioni cui quest'ultima da luogo.

Ne consegue che è altresì inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nell'ambito del quale è pronunciato.

E la sua esecuzione, proprio per garantire il conseguimento delle finalità cautelari e conservative che l'hanno determinato, non può che appartenere al giudice che lo ha emesso (v. Cass. 9 gennaio 1996, n. 80).

Ciò posto, pare evidente che se il ricorso per l'attuazione costituisce una fase ulteriore (e meramente eventuale) del medesimo giudizio possessorio già intrapreso dai ricorrenti, non possa che assegnarsi al ricorso natura di atto endoprocedimentale; peraltro, è dirimente l'osservazione che entrambe le parti erano "già costituite" (v. art. 16 bis D.L. n. 179 del 2012) nella fase cautelare precedente, sicché non può dedursi che si tratta di un cautelare del tutto nuovo e differente da quello conclusosi con accoglimento della tutela possessoria, trattandosi della prosecuzione - in fase di attuazione - del medesimo giudizio possessorio.

Ne consegue che il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. ha, senza dubbio, natura endoprocessuale e, come tale, opera l'obbligo di deposito con modalità telematica.

Sotto tale profilo, pertanto, la decisione del giudice di prime cure non merita alcuna censura.

Più complesso è, invece, il motivo di reclamo attinente la possibilità della sanatoria per il raggiungimento dello scopo, sul quale reputa il Collegio di dover effettuare le seguenti considerazioni.

Va premesso che, per gli atti introduttivi depositati in modalità telematica, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (favorevole alla loro ammissibilità prima della definitiva facoltatività, sancita con il D.L. n. 83 del 2015), si è incentrato sul fatto che nessuna norma, né legislativa, né regolamentare, sanziona con la nullità od altra sanzione processuale (inammissibilità, irricevibilità, inesistenza) un atto introduttivo depositato telematicamente, per cui non può essere pronunciata la nullità (per inosservanza di forme) di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (c.d. principio di "tassatività" delle nullità).

La conseguenza è che non può argomentarsi sul fatto che l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., posto che il Difensore che si costituisce telematicamente sottoscrive la comparsa con firma digitale, effettua il deposito utilizzando le regole tecniche e le specifiche previste dalla normativa regolamentare del P.C.T., supera le barriere dei controlli della cancelleria (che certifica il deposito della comparsa di risposta e dei documenti allegati e mette a disposizione del Giudice e delle altre parti processuali l'atto depositato telematicamente e i relativi allegati).

Si è osservato che la normativa di cui all'art. 16 bis del decreto L. n. 179 del 2012, mentre fa riferimento ai soli atti endoprocessuali, non introduce un divieto tassativo di deposito telematico per gli altri atti introduttivi.

E, del resto, oltre al fatto che non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti (tale è anche il senso della Circolare del Ministero del 27.6.2014, che, tra l'altro, ha espressamente previsto che ".... nei Tribunali già abilitati a ricevere tati atti processuali ex art. 35 D.M. n. 44 del 2011 continuerà a costituire facoltà e non obbligo delle parti quello di inviare anche gli atti introduttivi mediante deposito telematico; laddove tale facoltà non sussista e le parti procedano al deposito telematico di un atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della relativa abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del Giudice; di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio inviate dalle parti, anche presso quello sedi che non abbiano avuto l'abilitazione ex art. 35 D.M. n. 44 del 2011"), nonché il loro inserimento nel fascicolo processuale, integrano indubitabilmente una "presa di contatto" tra la parte e l'ufficio giudiziario.

Come evidenziato, tra l'altro, più volte dalla Suprema Corte (v. Cass. 5160/2009, in una fattispecie concernente il deposito irrituale di un atto processuale destinato alla cancelleria e spedito a mezzo posta; cfr., anche, negli stessi termini, Cass. 21667/2012, 3209/2012, 30240/2011, 23239/2011, 12663/2010), "scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario, è la presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione della controversia".

In definitiva, la giurisprudenza di merito dava generalmente risposta positiva alla facoltà per il Difensore di depositare telematicamente anche un atto introduttivo o di costituzione in giudizio, pur se il singolo Ufficio giudiziario non fosse stato abilitato dalla D.G.S.I.A. al valore legale di un atto introduttivo.

Completamente diversa è, invece, la questione che si pone per gli atti endoprocessuali; sul punto, se è vero che non è prevista alcuna sanzione dall'art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012 in caso di inosservanza del depositotelematico obbligatorio per gli atti endoprocedimentali (dopo il 30.6.2014), è altresì vero che, con l'uso dell'avverbio "esclusivamente" con modalità telematiche, l'opzione del legislatore sia, senza dubbio, quella di escludere qualsiasi forma di deposito equipollente; né appare invocabile il principio della libertà delle forme di cui all'art. 121 c.p.c., trattandosi di una forma determinata, imposta dal legislatore.

Peraltro - come efficacemente osservato dal Tribunale di Foggia in fattispecie simile, concernente il deposito in forma cartacea di un reclamo (v. Trib. Foggia 15.5.2015; v. anche Trib. Torino 6.3.2015) - il deposito di un atto processuale non è un atto del processo, sostanziandosi in "... un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e non può quindi considerarsi atto del processo, né ai fini di cui all'art. 121 né ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Pur volendo, peraltro, ritenere la modalità telematica una forma imposta dalla legge per il deposito degli atti processuali, resta il fatto che l'art. 121 prevede il principio della libertà delle forme laddove la legge non richieda delle forme determinate, e quindi, anche per questa via, resta precluso il richiamo all'art. 121 c.p.c." (cfr. cit. ordinanza).

Premesso, dunque, che non può prevedersi una modalità di deposito alternativa a quella telematica, resta il problema delle conseguenze o degli effetti del deposito di un atto endoprocedimentale per via cartacea, e della eventuale sanatoria per il raggiungimento dello scopo.

Sul punto, si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali.

Secondo una prima opzione interpretativa (cfr. Tribunale di Torino 6.3.2015 e Trib. Foggia 15.5.2015), l'inammissibilità dovrebbe discendere quale corollario dell'avverbio "esclusivamente", pur se non seguito da alcuna sanzione espressa da parte del Legislatore; tale interpretazione appare conforme "ai principi di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo che hanno ispirato la riforma del processo civile telematico, essendo il depositotelematico funzionate ad un più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo, per il giudice e le parti costituite" (cfr. cit. pronuncia). La scelta legislativa, quindi, anche se non espressa (il legislatore non fa alcun riferimento alla categoria della inammissibilità quale sanzione processuale discendente dal deposito di un atto depositato telematicamente), appare incompatibile con la diversa categoria della nullità e della connessa sanabilità per il raggiungimento dello scopo, posto che la nullità attiene a vizi dell'atto e non a vizi del deposito, che resta un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo, donde il richiamo alla categoria della inammissibilità appare, per questa via, preferibile.

Secondo invece altro orientamento (v. Trib. Asti del 23.3.2015; v. anche Tribunale di Trani, sezione civile, area A, sulla medesima questione del reclamo, rei. Sardone del 20.10.2015), argomentando sulla insussistenza di alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano (c.d. regole tecniche), in virtù dei principi di libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo, la parte che si costituisca pervia telematica non può essere in alcun modo sanzionata.

In verità, pare al Collegio che la questione dell'interpretazione della natura di un atto (se introduttiva o endoprocessuale), se non presenta, in generale, particolari problemi allorquando si tratti di memorie endoprocedimentali ex art. 183 sesto comma c.p.c., comparse conclusionali o memorie di replica, sia di non agevole risoluzione allorquando si tratti di atti per i quali esiste un margine per interpretazioni differenti; non è un caso che si registrano, nel variegato panorama giurisprudenziale, incertezze interpretative per quanto concerne, ad esempio, il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (interpretabile come giudizio diverso dalla fase cautelare di prima istanza), oppure per l'opposizione avverso l'ordinanza che chiude il c.d. rito sommario "Fornero" ai sensi della L. n. 92 del 2012, nonché l'opposizione avverso il decreto emesso ai sensi dell'art. 28 della L. n. 300 del 1970, oppure per i ricorsi al giudice dell'esecuzione in opposizione successivi all'inizio dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., per le istanze di conversione nel pignoramento, gli incidenti nell'esecuzione per rilascio, i ricorsi per concordato preventivo "pieno" o "prenotativo"; i reclami ex art. 26 e 36 l.f.

In questi, ed altri casi consimili a quello del caso di specie, in cui la cancelleria ha accettato (e non rifiutato, come imposto dalla circolare) l'atto, sussistono margini per ritenere integrato il principio del raggiungimento dello scopo, allorquando, pur non essendo il deposito conforme allo schema normativo previsto come esclusivo (v. in argomento, Cass. S.L. n. 21447 del 2007, Cass. 12391/2013 in tema di deposito effettuato a mezzo posta), l'atto sia stato comunque accettato dalla cancelleria, integrando quella presa di contatto tra l'ufficio giudiziario e il depositante, in modo tale da porre l'atto a conoscenza del Giudice e della controparte, dopo aver superato i controlli sul contenuto e l'esistenza degli atti da parte della cancelleria.

Si invoca, sulla scorta di tale filone interpretativo, il principio sancito dalla S.C. (v. Cass. 5150/09 e 12509/2015) secondo cui "l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un depositodell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve necessariamente essere compiuta dai difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156 c.p.c., comma 3: in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione".

Ciò posto, tra i due filoni interpretativi, appare maggiormente condivisibile il primo orientamento, per i seguenti ordini di considerazioni, di carattere letterale e sistematico.

In primo luogo, a parere del Collegio, non può invocarsi il principio della libertà delle forme (dal quale deriverebbe che tutte le forme degli atti del processo sono previste non per la realizzazione di un fine proprio ed autonomo, ma allo scopo del raggiungimento di un certo risultato, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza della prescrizione formale sarebbe irrilevante se l'atto viziato raggiunge ugualmente lo scopo cui era destinato), posto che - come si è detto - in questo caso non può parlarsi, propriamente, della forma di un atto, ma, semmai, delle modalità di trasmissione alla cancelleria di un determinato atto; in secondo luogo, se è vero che il deposito è un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo (che, come tale, può essere effettuata anche da un nuncius), nel concreto è lo stesso Legislatore ad obbligare, specificandone il quomodo con l'avverbio "esclusivamente", una particolare modalità di trasmissione dell'atto, e ciò al fine di favorire la progressiva dematerializzazione del fascicolo cartaceo, per le ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo cui è ispirato il processo telematico; in terzo luogo, non può invocarsi il fatto che il deposito dell'atto per via cartacea comunque realizzerebbe il contatto interpersonale tra depositante e cancelliere e, come tale, può essere idonea al raggiungimento dello scopo: sussiste, invero, il principio dell'affidamento e la necessità del rispetto dell'art. 24 Cost., posto che la controparte, confidando sulla trasmissione dell'atto per via telematica, potrebbe essere indotta - per il riferito principio dell'affidamento - a non articolare alcuna difesa qualora la controparte non abbia depositato per via telematica l'atto processuale (si pensi alla scansione temporale dei termini processuali ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed al fatto che, qualora una parte non depositi alcuna richiesta istruttoria nella memoria a ciò deputata, l'altra parte potrebbe a sua volta non depositare alcuna richiesta istruttoria di segno contrario); pur volendo ritenere che l'atto abbia superato i controlli della cancelleria ed abbia realizzato la presa di contatto tra l'ufficio giudiziario e il depositante, sussiste pur sempre l'esigenza di certezza della trasmissione degli atti, che non può essere realizzata con ogni mezzo, ma con una modalità particolare richiesta dal Legislatore; in quarto luogo, il fatto che non sia prevista una sanzione espressa di inammissibilità, non osta a che la sanzione, rilevabile d'ufficio, possa essere ricavata dai principi generali dell'ordinamento, ed intesa come scostamento dal modello legale tipico del deposito previsto dal Legislatore, insuscettibile di sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo, posto che la sanatoria richiamata concerne la questione dell'impersonalità del deposito, mentre, in questo caso, viene in questione il quomodo stesso del deposito.

Ne consegue che, a parere del Tribunale, la pronuncia del primo Giudice si appalesa del tutto corretta, per le ragioni suesposte.

In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura e complessità delle questioni trattate, della diversità di vedute rispetto ad altra sezione dell'Intestato Tribunale, del fatto che il protocollo del Tribunale di Trani (che, va evidenziato subito, non costituisce fonte del diritto) non richiama, tra gli atti endoprocedimentali, il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., del fatto che la cancelleria ha accettato il deposito cartaceo e l'altra parte si è costituita anch'essa per via cartacea, pur sollevando l'eccezione, della sussistenza di contrasto giurisprudenziale e dell'assenza di pronunce sul merito della Suprema Corte sulla specifica questione oggetto di causa, della totale assenza di indicazioni nella circolare del Ministro della giustizia sul punto, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ne consegue che il reclamo va accolto sul punto, e che le spese del primo - come pure quelle del secondo grado di reclamo - debbono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella cause civili iscritta al n. nn/aaaa Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione il reclamo, e, per l'effetto, revoca la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio cautelare poste a carico di parte reclamante;

per l'effetto, compensa le spese del giudizio cautelare, confermando per il resto integralmente la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. depositato per via cartacea;

- compensa integralmente tra le parti le spese del reclamo

Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 24 novembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2015.

Nessun commento: