Tizia
acquistava presso la società Alfa s.a.s. un' autovettura usata.
Prima
di definire la vendita si era incontrata con il rappresentante legale della
società, il quale le aveva assicurato che l'autovettura era in buone
condizioni, che non aveva mai subito incidenti e che non presentava alcun
vizio. Tuttavia,
già lo stesso giorno in cui era stata conclusa la compravendita, Tizia aveva rilevato delle rumorosità generate dal mezzo spinto a velocità autostradale, cosicché aveva provveduto a far visionare l'autovettura ad una officina convenzionata; il meccanico aveva rilevato qualcosa di anomalo e, successivamente, aveva comunicato che la rumorosità era dovuta alla rottura dell'avantreno anteriore non derivante da urto.
già lo stesso giorno in cui era stata conclusa la compravendita, Tizia aveva rilevato delle rumorosità generate dal mezzo spinto a velocità autostradale, cosicché aveva provveduto a far visionare l'autovettura ad una officina convenzionata; il meccanico aveva rilevato qualcosa di anomalo e, successivamente, aveva comunicato che la rumorosità era dovuta alla rottura dell'avantreno anteriore non derivante da urto.
Tizia
provvedeva a denunciare il vizio al venditore; per contro, la società Alfa
s.a.s. evidenziava che la vendita era avvenuta con la esplicita clausola
"vista e piaciuta" escludendo, così, qualsiasi garanzia per vizi.
Obblighi del venditore:
Ai
sensi dell’art. 1476 c.c. il venditore, oltre all’obbligo di consegnare la cosa
al compratore, all’obbligazione di fargli acquistare la proprietà, deve
garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
Garanzia
per vizi:
L’art. 1490 comma 1 c.c. prevede tale
garanzia:
“Il
venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la
rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo
apprezzabile il valore”.
Orbene,
per vizi si intendono quelle anomalie materiali che rendono il bene “inidoneo
all’uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore”.
L’art 1491c.c. stabilisce che “Non è dovuta la
garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in
questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.
Va sottolineato che la garanzia per vizi della cosa può essere esclusa o limitata convenzionalmente dalle parti del contratto di compravendita così come si ricava a contrario dall’art. 1490 comma 2c.c. : “Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
Va sottolineato che la garanzia per vizi della cosa può essere esclusa o limitata convenzionalmente dalle parti del contratto di compravendita così come si ricava a contrario dall’art. 1490 comma 2c.c. : “Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
Ebbene, da
quanto suesposto si evince che le parti possono inserire all’interno del
contratto clausole attraverso le quali vanno ad escludere la garanzia per vizi.
Così, difatti, avviene con la clausola c.d. vista e piaciuta. Unico limite
concerne i vizi taciuti in mala fede dal venditore.
Clausola vista e piaciuta:
Ci si chiede fino a che punto possa
estendersi l’ambito di operatività della predetta clausola e, cioè, quali vizi
possa ricomprendere al fine di eliminare la garanzia di cui all’art. 1490 comma
1 c.c.
Al riguardo, Cass. civ. Sez. VI - 2,
19-10-2016, n. 21204, con specifico riferimento alla vendita di cose usate, ha
chiarito che “la garanzia per vizi prevista dall’articolo
1490 cod. civ. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili
usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare, il vizio
occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice
logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso. E, anche nei casi di
vendita di beni usati (quale una autovettura usata) i contraenti nell’ambito
della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della
garanzia per vizi della cosa venduta, con l’inserimento nel contratto di
apposita clausola, ammessa dall’articolo 1490 c.c., comma 2, e debitamente
approvata per iscritto ex articolo 1341 c.c., comma 2”.
Inoltre, si precisa che “La clausola non puo’ riferirsi ai vizi occulti,
che si manifestano cioe’, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto,
soltanto dopo l’uso del bene compravenduto. Ne’ potrebbe essere diversamente,
giacché la espressione “vista”, se priva di precisazioni rafforzative,
inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili
dall’acquirente a primo esame”.
Orbene,
gli ermellini escludono l’operare di siffatta clausola nell’ipotesi di vizi
occulti anche in considerazione dei principi di buona fede ed equità del
sinallagma contrattuale.
Rimedi del codice civile:
Ai sensi
dell’art. 1492 c.c. il compratore può chiedere alternativamente la risoluzione
del contratto o la riduzione del prezzo.
A ciò si aggiunge, ex art. 1494 c.c. il risarcimento del danno – compresi
quelli derivanti dai vizi della cosa - se non prova di avere ignorato senza
colpa I vizi.
Il compratore ha l’onere di denunciare i vizi
al venditore entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza. Infatti, ai
sensi dell’art. 1495 c.c. “Il compratore
decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro
otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o
dalla legge.
La
denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio
o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un
anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del
contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia
stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno
dalla consegna”.
Rimedi
del Codice del Consumo:
Nei rapporti tra professionista e consumatore
opera la garanzia legale di conformità disciplinata agli artt. 128 ss. del
Codice del Cosumo ( d.lgs. 206/2005).
In particolare, tale garanzia opera anche per
i beni di consumo usati. In questo caso, il consumatore deve denunciare il
difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto ed il
venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro due
anni dalla consegna del bene .
Nello specifico, l’art. 132 così statuisce:
“1.
Il venditore è responsabile, a norma dell'art. 13 quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due
anni dalla consegna del bene.
2.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il
termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è
necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha
occultato.
3.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura
del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i
difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel
termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia
convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i
diritti di cui all'art. 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due
mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo
precedente”.
Conclusioni:
Tizia potrà agire nei confronti della società
Alfa s.a.s. trattandosi di vizio occulto. Infatti, per tale vizio non opera la
clausola “ vista e piaciuta” e Tizia potrà avvalersi delle tutele previste dal
codice civile e, in qualità di consumatore, dal Codice del Consumo.
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