26 dicembre 2016

Divorzio: sentenza non definitiva art. 4 comma 12 L. 898/70


Nel nostro ordinamento è prevista l'emissione di una sentenza non definitiva:

  • sia nel giudizio di separazione personale dei coniugi, inserito temporalmente successivamente e disciplinato dall'art. 709 bis cpc;
Art. 709-bis. (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo e dal quarto e al decimo. Si applica altresi' l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza e' ammesso soltanto appello immediato che e' deciso in camera di consiglio.

  • sia nel giudizio per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 4, comma 12 L.898/70
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.


Consigliamo, comunque, di leggere l'intero art. 4 della L.898/70.



Non sfuggirà la specularità delle due norme, che utilizzano gli stessi termini, né tantomeno la ratio del legislatore sottesa a risolvere, qualora si presentano i presupposti la questione relativa allo status dei due coniugi prima di proseguire nel processo per le altre questioni.



Impugnazione

Contro la sentenza non definitiva, nei casi esaminati, può proporsi appello immediato, poiché e soggetta alla disciplina:
  • dell'art. 325 c.p.c. in caso di notifica ad istanza di parte
Art. 325. (Termini per le impugnazioni). Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta.
  • dell'art. 327 c.p.c. in caso di omessa notifica
Art. 327. (Decadenza dall'impugnazione). Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.

Pertanto non è ammessa la riserva di appello ai sensi dell'art. 340 c.p.

Art. 340. (Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive) Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

A tal proposito deve chiarirsi che la disposizione di cui all’art. 4, co. 12 L. 898/70, fa eccezione rispetto alle regole generali del codice di rito, e stante il tenore dell’art. 14 delle disposizioni preliminari del c.c., non è suscettibile di applicazione analogica.
Ne consegue che resta ammissibile la riserva facoltativa di ricorso avverso la sentenza non definitiva che quantifica e attribuisce l’assegno divorzile.


In tema divorzio, la disposizione di cui all'art. 4, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n 898, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo la quale, ai fini acceleratori della definizione del rapporto personale tra i coniugi, avverso la pronuncia sullo "status", resa con sentenza non definitiva, è ammesso solo appello immediato, facendo eccezione alle regole generali del codice di rito e stante il tenore dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., è insuscettibile di applicazione analogica; ne discende che è ammissibile la riserva facoltativa di ricorso avverso la sentenza non definitiva che quantifica ed attribuisce l'assegno divorzile. (Cass. civ. n. 3488/09)

Il rito da seguire in sede di gravame è quello camerale e si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo, per il quale è previsto il ricorso piuttosto che la citazione, e alla decisione in camera di consiglio.

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