IL FATTO
Un privato, nello specie una società s.r.l., stipulava con la P.A. un contratto di appalto di servizi.
Tale contratto, senza l’approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 19 R.D. 18.11.1923 n.2440, non avrebbe potuto produrre effetti vincolanti inter partes, restando inefficace ed ineseguibile.
Pertanto, la società agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti dell’amministrazione appaltante.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda perché il credito si era estinto per prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.
La decisione di appello confermava quella di primo grado dichiarando prescritto il credito azionato.
LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE: NOZIONE
Sorge quando si lede la libertà negoziale nella fase di formazione del contratto ex artt. 1337 e 1338 c.c. In particolare, assume rilevanza la violazione degli obblighi di buona fede, d’informazione e correttezza.
NATURA GIURIDICA:
Tesi della natura extracontrattuale
Secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la responsabilità precontrattuale è species di quella aquiliana. Difatti, non intercorre tra le parti alcun atto negoziale e la responsabilità sorge per violazione del generico principio del neminem laedere. consacrato nel codice civile all’art. 2043.
Conseguenze: L’adesione alla predetta tesi implica l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c. Inoltre, l’onere della prova grava sul danneggiato, sia dell’an sia del quantum del danno, sia dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa ed anche del nesso di causalità.
Tesi della natura contrattuale
La sentenza in commento avalla siffatto orientamento considerando che, se è pur vero che tra le parti non viene a concludersi un contratto, è anche vero che una relazione vi è stata. Nella fase delle trattative i contraenti non sono del tutto estranei come danneggiato e danneggiante nella responsabilità da fatto illecito.
Tra loro si è instaurato un contatto sociale per effetto dell’affidamento che ognuno ha nell’altro. Si tratta non di una responsabilità da contratto né di quella da fatto illecito bensì di una responsabilità da “contatto sociale qualificato”; è, infatti, un rapporto obbligatorio complesso che ha fonte nel tertium genus dell’art. 1173 c.c. ovvero in “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. Tra le parti in contatto sussistono obblighi di protezione per violazione del canone della buona fede oggettiva e non obblighi di prestazione.
Conseguenze: Tale tesi comporta l’applicazione della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., la risarcibilità dei soli danni prevedibili ex art. 1225 c.c. e l’inversione dell’onere della prova (il debitore deve solo provare l’esistenza del contratto ed allegare l’inadempimento qualificato).
LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE:
La sentenza in oggetto critica la tesi che qualifica la responsabilità precontrattuale come aquiliana; essa sostiene quella della natura contrattuale da contatto sociale qualificato che garantisce una tutela più profonda e specifica.
Principi di diritto enunciati:
- “nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinata all'approvazione ministeriale ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall'organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall'amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge (artt. 16 e 17 del decreto cit.)”;
- “l'eventuale responsabilità dell'amministrazione, in pendenza dell'approvazione ministeriale, deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c."
CONCLUSIONI
La società s.r.l. potrà ottenere il risarcimento da responsabilità precontrattuale della P.A. non essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione.
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