Analizziamo l'ipotesi di soggetti giuridici diversi che subiscano danni derivanti da un unico fatto illecito; qualora scelgano la via ordinaria di promozione autonoma dell'azione, in distinti processi, questo configura o meno un abuso del processo.
Caso
A seguito di un sinistro stradale riportarono danni:- l’autovettura di proprietà di una s.a.s.;
- lesioni personali il conducente, anche amministratore e legale rappresentante della società.
La prima in proprio per il risarcimento delle lesioni personali subite, la seconda proposta per il risarcimento dei danni alla autovettura, proposta dal medesimo danneggiato, nella qualità di legale rappresentante della s.a.s.
Il Giudice di pace: pur accertando un concorso di colpa del danneggiato determinò l'ammontare del danno dovuto.
Il Tribunale: fu adito dallo stesso danneggiato, nella suddetta qualità, in sede di impugnazione, per ottenere il riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente della vettura antagonista e per ottenere una diversa quantificazione del danno alla autovettura.
Appello rigettato: il Tribunale ritenne che, nella fattispecie, era configurabile l’abuso del processo da parte del danneggiato poiché aveva proposto: due distinte azioni giudiziarie in ordine allo stesso fatto illecito.
Corte di Cassazione:
Nel caso in cui soggetti giuridici diversi subiscano danni derivanti da un unico fatto illecito, lo strumento processuale attribuito dall’ordinamento alle parti, debba considerarsi:
- quale mera possibilità di agire insieme nello stesso processo in ragione della connessione delle domande proposte (art. 103 c.p.c.);
- come obbligo di agire contestualmente in un unico processo, alla luce dell’art. 111 Cost., che imporrebbe una interpretazione volta a perseguire la ragionevole durata del processo secondo una logica di economia processuale che favorisca l’uso più razionale ed economico possibile delle risorse giudiziarie.
Conclusione
La Corte, condividendo la prima ipotesi, tesa a considerare mera possibilità di agire insieme nello stesso processo, ha chiarito che l’abuso del processo si configura solo nell’utilizzo degli strumenti processuali al di là e oltre i limiti della loro funzionalizzazione alle esigenze di tutela per cui l’ordinamento li appresta e quindi nell’utilizzo di mezzi processuali non vietati.
sentenza del 26 settembre 2016,
n. 18782 della terza sezione
della Corte di cassazione
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