La sentenza della Cassazione n. 15666/2016 (vd. fine post) ha chiarito a chi appartiene la giurisdizione nella controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del comune, di una polizza fideiussoria posta a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione (vd. art. 16 D.P.R. 380/2001).
Il processo aveva visto:
- in primo grado
Condanna del convenuto e accoglimento della domanda proposta dall'ente.
- in Corte d'Appello
riforma della decisione di primo grado (violazione art. 82 disp.att. c.p.c. per mancato avviso a un difensore del rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni), e dichiarazione d'ufficio dell'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- in Cassazione
Gli Ermellini accoglievano il ricorso proposto dall'ente (pur mantenendo ferma la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 82 disp. att. c.p.c), cassando la sentenza della Corte d'appello, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Difatti, per la controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
La ratio, la si deve ricercare nell'autonomia tra i rapporti in questione, e in questo caso l'ente agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.
La ratio, la si deve ricercare nell'autonomia tra i rapporti in questione, e in questo caso l'ente agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-07-2016, n. 15666
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. _________________________
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di ________________, domiciliato in Roma, via _____________, come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
___________________, domiciliata in Roma, via _______________________, come da procura speciale allegata al controricorso;
- controricorrente -
contro
____________., domiciliato in Roma, ________________________, come da mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. ______/2014 della _____________________;
Uditi i difensori _____________________;
Udite le conclusioni del P.M., _________________, che ha chiesto accogliersi il primo motivo del ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo
In accoglimento della domanda proposta dalla locale amministrazione comunale, il Tribunale di Reggio Calabria condannò _________. e la __________________ al pagamento della somma di Euro 21.799,45 per oneri di urbanizzazione relativi alla licenza edilizia n. (OMISSIS), oltre sanzioni amministrative.
Appellata da __________ e dalla ________________, la decisione di primo grado fu totalmente riformata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, che, dichiarata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 82 disp. att. c.p.c., in quanto non era stato dato avviso al difensore di _______________. del rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rilevò e dichiarò d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo esistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Reggio Calabria, sulla base di due motivi di impugnazione illustrati anche da memoria, cui si oppone con controricorso ______________., mentre vi aderisce la Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il comune ricorrente deduce che la decisione d'appello contraddice la giurisprudenza più recente in tema di giurisdizione relativa agli oneri di urbanizzazione; ed è stata comunque assunta in violazione del giudicato sulla giurisdizione formatosi con la pronuncia nel merito in primo grado, non appellata sul punto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 82 disp. att. c.p.c., sostenendo che non era dovuto avviso ai difensori del rinvio della precisazione delle conclusioni alla prima udienza immediatamente successiva a quella originariamente fissata. Sicchè non sussiste la nullità erroneamente dichiarata dalla corte d'appello.
2. Risulta pregiudiziale l'esame del secondo motivo del ricorso, perchè, ove fondato, rimuoverebbe la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, che, secondo quanto eccepito dal controricorrente _________, esclude la formazione del giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario.
Si tratta tuttavia di motivo inammissibile per difetto di specificità, o comunque di autosufficienza, perchè il ricorrente neppure allega, e comunque omette di richiamare, il calendario delle udienze del Tribunale di Reggio Calabria, a conferma della dedotta validità del rinvio d'ufficio della precisazione delle conclusioni dall'udienza del 29 settembre 2004 all'udienza del 6 ottobre 2004.
Ferma dunque la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, non contestata per altri aspetti, risulta infondata l'eccezione di giudicato sulla giurisdizione prospettata con il primo motivo del ricorso.
E' invece fondata la deduzione alternativa, prospettata con lo stesso primo motivo del ricorso, nella parte in cui vi si censura l'erroneità della dichiarazione di difetto della giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, "la controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione, nonchè la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri" (Cass., sez. un., 13 giugno 2012, n. 9592, m. 623047, Cass., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4319, m. 611803).
In accoglimento del primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che potrà decidere nella medesima composizione, non essendosi pronunciata nel merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016
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