L’unico soggetto legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari ed a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo:
- è il difensore distrattario, in quanto s’instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.
La norma di riferimento è rappresentata:
- dall’art. 93 c.p.c., secondo cui: “1. Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. 2. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.".
Ulteriori spunti
Nel caso di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, il procuratore può :
- rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice e corrisposta dalla parte soccombente;
- può chiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
- aver richiesto la revoca della distrazione, (art. 93 c.p.c.) provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche dopo;
Tar Puglia, sez. II, sentenza 12 luglio 2016, n. 909
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2015,
proposto da -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avv.ti ________________, con
domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato di Bari, domiciliataria in _______________;
per l'annullamento
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6057/2012 emessa dal Tribunale di Foggia,
Sezione Lavoro (benefici ex legge n. 210/1992) e confermata in appello dalla corte
di appello di Bari con sentenza 11 marzo 2014 n. 603 (sentenza notificata con
formula esecutiva il 19 luglio 2014), con cui l’Amministrazione intimata è stata
condannata al pagamento della somma di euro 8136,01, a titolo di rivalutazione
monetaria dell’indennità integrativa speciale, quale componente dell’indennizzo di
cui all’articolo 2 della legge n. 210/1992, oltre interessi al tasso legale su ciascun
scura frazione di credito, dalla maturazione dello stesso al saldo, e alle spese del
relativo giudizio, complessivamente liquidate in euro 1600,00, oltre rimborso
generale e con distrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 il consigliere
___________ e uditi per le parti i difensori, avv. _____________;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza la parte ricorrente ha
richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la
conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento delle somme ivi
liquidate.
Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della Salute ed è
decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto
dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito, con modifiche, nella legge n. 30/1997.
Nella specie, non risulta l’adempimento da parte dell’Amministrazione intimata al
giudicato.
In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso;
va quindi ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza indicata
in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, oltre i
relativi interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in
via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
La richiesta riguardante le spese legali del giudizio civile, invece, dev’essere respinta.
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del
difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), invero,
s’instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello
fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello
di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne
deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di
pagamento dell'importo delle spese e degli onorarie e, analogamente, a chiedere
l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio
amministrativo (Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; T.A.R. Lazio, Sez.
II, 24 febbraio 2015, n. 3275).
Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, infine, il Collegio
nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione
generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure
del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale (senza maturare alcun diritto
al compenso) dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza
in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60
(sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso
di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.
Vanno altresì poste a carico della stessa Amministrazione, ex art. 91 del codice del
processo civile, le spese del presente giudizio, parzialmente compensate, stante
l’esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. II, definitivamente
pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie
nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle
spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 400,00
(quattrocento/00), oltre I.V.A., C.P.I. e spese forfetarie, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del D.lgs. n.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del
presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato
idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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