A confronto:
Scarica in pdf- il testo degli articoli della Costituzione Italiana
- le rispettive modifiche della riforma Renzi/Boschi
Costituzione
Pre - riforma Renzi
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Costituzione
post - riforma Renzi
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TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI |
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Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'.
Il
voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e' dovere
civico.
La
legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'.
A
tale fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle
Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il
diritto di voto non puo' essere limitato se non per incapacita' civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnita' morale
indicati dalla legge.
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All'articolo 48, terzo comma,
della Costituzione, le parole: «delle Camere » sono sostituite dalle eguenti:
« della Camera
dei deputati ».
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PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I IL PARLAMENTO SEZIONE I Le Camere. |
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Art. 57. Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori
elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero. Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei
seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,
si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu'
alti resti.
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L'articolo
57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
Art. 57.
- Il
Senato della Repubblica
e' composto da novantacinque senatori appresentativi delle istituzioni
territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente
della Repubblica.
I Consigli
regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano
eleggono, con metodo proporzionale,
i senatori tra
i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi
territori.
Nessuna
Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a
due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha
due.
La
ripartizione dei seggi tra le
Regioni si effettua,
previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale
risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei piu' alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con
quella degli organi delle
istituzioni territoriali dai
quali sono stati
eletti, in conformita' alle scelte
espresse dagli elettori
per i candidati consiglieri in occasione del
rinnovo dei medesimi organi, secondo
le modalita' stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge
approvata da entrambe
le Camere sono
regolate le modalita' di
attribuzione dei seggi e di elezione
dei membri del Senato della Repubblica tra i
consiglieri e i sindaci, nonche' quelle per la loro sostituzione, in caso di
cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono
attribuiti in ragione
dei voti espressi e della composizione
di ciascun Consiglio ».
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Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo
anno di eta'. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
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L'articolo
58 della Costituzione e' abrogato.
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Art. 59. E' senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
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All'articolo 59
della Costituzione, il
secondo comma e' sostituito dal seguente:
« Il
Presidente della Repubblica puo' nominare
senatori cittadini che
hanno illustrato la
Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere
nuovamente nominati ».
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Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
cinque anni. La durata di ciascuna Camera non puo' essere prorogata se non
per legge e soltanto in caso di guerra.
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L'articolo
60 della Costituzione e' sostituito dal seguente: «
Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non puo' essere
prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
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Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finche'
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
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L'articolo
61 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 61. - L'elezione della nuova
Camera dei deputati ha
luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dall'elezione.
Finche'
non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente »
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Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna
Camera puo' essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
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All'articolo
62 della Costituzione, il terzo comma e' abrogato.
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Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
(…
comma 2)
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
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All'articolo
63 della Costituzione, dopo
il primo comma
e' inserito il seguente:
Il
regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la
nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica
possono essere limitate in ragione
dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
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Art. 64. Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
(comma 2)
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle
due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte
delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
(comma aggiunto)
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All'articolo
64 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il
primo comma e' inserito il seguente:
« I
regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.
Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle
opposizioni »;
b) il
quarto comma e' sostituito dal seguente:
« I membri
del Governo hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere.
Devono essere sentiti ogni volta che
lo richiedono »;
c) e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
« I
membri del Parlamento hanno il
dovere di partecipare
alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni ».
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Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di mmissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita'.
(comma aggiunto)
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All'articolo
66 della Costituzione e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
« Il
Senato della Repubblica prende
atto della cessazione
dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza
da senatore ».
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Art. 67. Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
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L'articolo
67 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 67.
- I membri del Parlamento esercitano
le loro funzioni senza vincolo di mandato ».
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Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono una indennita' stabilita dalla legge.
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All'articolo
69 della Costituzione, le parole: « del
Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei
deputati ».
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SEZIONE II
La formazione delle leggi. |
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Art. 70.
La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere.
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L'articolo
70 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art.
70. - La funzione legislativa e' esercitata
collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le
altre leggi costituzionali, e soltanto per
le leggi di
attuazione
delle
disposizioni
costituzionali concernenti la
tutela delle minoranze
linguistiche, i referendum
popolari, le altre
forme di consultazione di cui
all'articolo 71, per le leggi che
determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di
governo, le funzioni fondamentali dei
Comuni e delle Citta'
metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme
associative dei Comuni, per la
legge che stabilisce le norme generali, le forme
e i
termini della partecipazione
dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa
e delle politiche dell'Unione
europea, per quella
che determina i casi
di ineleggibilita' e
di incompatibilita' con l'ufficio di senatore di cui
all'articolo 65, primo comma, e
per le leggi di cui agli
articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo
comma, 117, quinto e nono comma,
119, sesto comma, 120, secondo
comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio,
possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da
leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre
leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni
disegno di legge approvato
dalla Camera dei
deputati e' immediatamente
trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei
suoi componenti, puo' disporre di
esaminarlo.
Nei
trenta giorni successivi
il Senato della Repubblica puo' deliberare proposte
di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia
in via definitiva.
Qualora il Senato della Repubblica non disponga
di procedere all'esame o sia inutilmente
decorso il termine per
deliberare, ovvero quando
la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva,
la legge puo' essere
promulgata.
L'esame
del Senato della
Repubblica per le
leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto
comma, e' disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione.
Per i
medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati puo' non
conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a
maggioranza assoluta dei suoi componenti,
solo pronunciandosi nella votazione finale a
maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni
di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera
dei deputati, sono
esaminati dal Senato
della Repubblica, che puo' deliberare
proposte di modificazione entro
quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti
delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di
competenza, sollevate secondo le
norme dei rispettivi regolamenti.
Il
Senato della Repubblica
puo', secondo quanto
previsto dal proprio regolamento, svolgere
attivita' conoscitive, nonche' formulare osservazioni su atti o
documenti all'esame della Camera dei deputati ».
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Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
(comma aggiunto)
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi,
mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli. (periodo aggiunto).
Comma aggiunto
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All'articolo
71 della Costituzione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il
primo comma e' inserito il seguente:
«Il
Senato della Repubblica puo', con deliberazione adottata
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla
Camera dei deputati di procedere all'esame
di un disegno di legge. In tal caso, la
Camera dei deputati procede all'esame
e si pronuncia
entro il termine di sei mesi
dalla data della deliberazione del
Senato della
Repubblica »;
b) al
secondo comma, la parola: « cinquantamila
» e' sostituita dalla seguente: «
centocinquantamila » ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « La discussione
e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare
sono garantite nei tempi,
nelle forme e
nei limiti stabiliti
dai regolamenti parlamentari
»;
c) e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «
Al fine di
favorire la partecipazione dei
cittadini alla determinazione
delle politiche pubbliche, la
legge costituzionale stabilisce
condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo,
nonche' di altre forme di consultazione, anche
delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le
Camere sono disposte le
modalita' di attuazione ».
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Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e', secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali e' dichiarata l'urgenza. Puo' altresi'
stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicita'
dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera e' sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi.
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L'articolo
72 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 72.
- Ogni disegno di legge di cui
all'articolo 70, primo comma, presentato ad una
Camera, e', secondo
le norme del
suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale.
Ogni altro
disegno di legge e' presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
I
regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali e' dichiarata l'urgenza.
Possono
altresi' stabilire in
quali casi e
forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a
Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati,
sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva,
il disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo o
un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della Commissione
richiedono che sia
discusso e votato
dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole
dichiarazioni di voto.
I regolamenti determinano le forme di pubblicita'
dei lavori delle Commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera e' sempre adottata per i
disegni di legge
in materia costituzionale ed
elettorale, per quelli di delegazione
legislativa, per quelli di conversione
in legge di
decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali e per
quelli di approvazione di
bilanci e consuntivi.
Il
regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalita' di esame dei disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati ai
sensi dell'articolo 70.
Esclusi i
casi di cui all'articolo 70,
primo comma, e,
in ogni caso, le leggi in
materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali e le leggi di cui agli
articoli 79 e 81, sesto comma,
il Governo puo'
chiedere alla Camera
dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che
un disegno di legge indicato
come essenziale per
l'attuazione del programma di
governo siaiscritto con priorita' all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia
in via definitiva
della Camera dei deputati entro il termine di settanta
giorni dalla deliberazione.
In tali casi, i termini di
cui all'articolo 70,
terzo comma, sono ridotti della meta'.
Il termine puo' essere differito di
non oltre quindici giorni, in
relazione ai tempi
di esame da
parte della Commissione
nonche' alla complessita' del
disegno di legge.
Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le
modalita' e i limiti del procedimento, anche con riferimento
all'omogeneita' del disegno di
legge ».
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Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le
Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge e' promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
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All'articolo
73 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
« Le leggi
sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Le leggi
che disciplinano l'elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
possono essere sottoposte, prima della
loro promulgazione, al
giudizio preventivo di legittimita' costituzionale da parte
della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un
quarto dei componenti della Camera dei
deputati o da almeno un terzo dei
componenti del Senato della Repubblica entro dieci
giorni dall'approvazione della
legge, prima dei quali la legge
non puo' essere
promulgata. La Corte costituzionale
si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta
sospeso il termine per la promulgazione della legge.
In caso di dichiarazione di illegittimita'
costituzionale, la legge non puo' essere promulgata ».
All'articolo 73, secondo comma, della
Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano » sono sostituite
dalle seguenti: « Se la Camera
dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara
».
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Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo' con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
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L'articolo
74 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 74.
- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo' con
messaggio motivato alle Camere chiedere
una nuova deliberazione.
Qualora
la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma
dell'articolo 77, il termine per la
conversione in legge e'
differito di trenta giorni.
Se la
legge e' nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
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Art. 75.
E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al
referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La
proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum.
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L'articolo
75 della Costituzione e' sostituito dal seguente: « Art. 75.
- E' indetto
referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un
atto avente forza di
legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali.
Non e'
ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La
proposta soggetta a referendum e' approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto o, se avanzata da
ottocentomila elettori, la
maggioranza dei votanti
alle ultime elezioni della
Camera dei deputati, e se e'
raggiuntala maggioranza dei
voti validamente espressi.
La legge
determina le modalita' di attuazione del referendum ».
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Art. 77.
Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere (disposta con legge), emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita' e
d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono (alla
Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa
e' esercitata collettivamente dalle
due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta,
e' appositamente convocata e si
riunisce) entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. (periodo
aggiunto) Le Camere possono (la
legge può) tuttavia regolare
(commi aggiunti)
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All'articolo
77 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: « delle Camere
» sono sostituite dalle seguenti: « disposta con
legge »;
b) al
secondo comma, le parole:
« alle Camere
che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate
e si riuniscono
» sono sostituite dalle
seguenti: « alla Camera dei deputati,
anche quando la funzione legislativa
e' esercitata collettivamente dalle
due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta,
e' appositamente
convocata e si riunisce »;
c) al
terzo comma:
1) al
primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della
Repubblica abbia chiesto,
a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta
giorni dalla loro pubblicazione »;
2) al
secondo periodo, le parole: «
Le Camere possono
» sono sostituite dalle
seguenti: « La legge puo' » e le parole: « con legge » sono soppresse;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« Il
Governo non puo', mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie
indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la
materia elettorale, della
disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello
svolgimento delle elezioni;
reiterare disposizioni adottate
con decreti non convertiti in legge e regolare i
rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o
di atti aventi forza di
legge che la
Corte costituzionale ha
dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti
recano misure di immediata applicazione
e di contenuto specifico, omogeneo e
corrispondente al titolo.
L'esame,
a norma dell'articolo 70,
terzo e quarto
comma, dei disegni di legge di
conversione dei decreti e'
disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni
dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte
di modificazione possono
essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione
del disegno di legge di conversione,
che deve avvenire non oltre quaranta
giorni dalla presentazione.
Nel corso
dell'esame dei disegni di
legge di conversione
dei decreti non possono
essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalita' del
decreto ».
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Art. 78. Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
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L'articolo
78 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art.
78. - La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di
guerra e conferisce al Governo i poteri necessari ».
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Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei
due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e
nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto
stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e
l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione
del disegno di legge.
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All'articolo 79, primo comma,
della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera, » sono sostituite
dalle seguenti: « della Camera dei
deputati, ».
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Art. 80. Le Camere autorizzano con
legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. (periodo aggiunto)
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All'articolo
80 della Costituzione, le
parole: « Le
Camere autorizzano » sono sostituite
dalle seguenti: «
La Camera dei deputati autorizza » ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Le leggi
che autorizzano la
ratifica dei trattati
relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
sono approvate da entrambe le Camere ».
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Art. 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e
delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il
ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni
legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le
Camere ogni anno
approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le
norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le
entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi
definiti con legge costituzionale.
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All'articolo
81 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: « delle
Camere » sono
sostituite dalle seguenti: «
della Camera dei
deputati » e
la parola: «rispettivi » e' sostituita dalla seguente:
« suoi »;
b) al
quarto comma, le parole: « Le Camere ogni
anno approvano
» sono sostituite dalle seguenti: « La Camera dei deputati
ogni anno approva »;
c) al
sesto comma, le parole:
« di ciascuna Camera, »
sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati, ».
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Art. 82.
Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale
scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
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L'articolo
82 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art.
82. - La Camera dei deputati puo'
disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. Il enato della
Repubblica puo' disporre
inchieste su materie di pubblico
interesse concernenti le autonomie territoriali.
A tale
scopo ciascuna Camera nomina fra
i propri componenti
una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione e'
formata in modo da rispecchiare
la proporzione dei vari gruppi.
La Commissione d'inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorita' giudiziaria ».
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TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Art. 83.
Il Presidente della Repubblica e' eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha
luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo
il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.
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All'articolo
83 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il
secondo comma e' abrogato;
b) al
terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « Dal quarto scrutinio e' sufficiente
la maggioranza dei
tre quinti dell'assemblea. Dal
settimo scrutinio e' sufficiente
la maggioranza
dei tre
quinti dei votanti ».
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Art. 85.
Il Presidente della Repubblica e' eletto per sette anni. (periodo aggiunto)
Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e
|
All'articolo
85 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
secondo comma, le parole: « e i delegati
regionali, » sono soppresse e dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: « Quando il Presidente della Camera esercita
le funzioni del Presidente della Repubblica
nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca
e presiede il Parlamento in seduta comune »;
b) al
terzo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
« Se la Camera dei deputati e' sciolta, o manca meno di tre mesi
alla sua cessazione, l'elezione
ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione della Camera nuova ».
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Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera
dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
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All'articolo
86 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: « del Senato » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati
»;
b) al
secondo comma, le parole: « il Presidente
della Camera dei deputati indice » sono sostituite dalle
seguenti: « il Presidente del Senato indice
», le parole:
« le Camere
sono sciolte »
sono sostituite dalle seguenti: « la Camera dei deputati e' sciolta »
e la parola: « loro » e' sostituita dalla seguente: « sua ».
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Art. 87. Il
Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita'
nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere
(periodo aggiunto).
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
|
All'articolo
87 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
terzo comma, le
parole: « delle
nuove Camere »
sono sostituite dalle seguenti: « della nuova Camera dei deputati »;
b)
all'ottavo comma, le parole: « delle Camere
» sono sostituite dalle seguenti: « della
Camera dei deputati.
Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le
Camere »;
c) al
nono comma, le parole: « dalle Camere » sono sostituite dalle seguenti: «
dalla Camera dei deputati ».
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Art. 88.
Non puo' esercitare tale
facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in
tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
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All'articolo
88 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente:
« Il
Presidente della Repubblica puo', sentito il
suo Presidente, sciogliere la
Camera dei deputati ».
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TITOLO III
IL GOVERNO SEZIONE I Il Consiglio dei ministri. |
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Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia.
Il
voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non puo' essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
|
All'articolo
94 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: « delle due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera
dei deputati »;
b) al
secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia »
sono sostituite dalle
seguenti: « La
fiducia e' accordata o revocata
»;
c) al
terzo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: «
innanzi alla Camera dei deputati »;
d) al
quarto comma, le parole: « di una o d'entrambe le
Camere » sono sostituite dalle
seguenti: « della Camera dei deputati »;
e) al
quinto comma, dopo la parola: « Camera
» sono inserite
le seguenti: « dei deputati ».
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Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione
|
All'articolo 96 della
Costituzione, le parole:
« del Senato della Repubblica o » sono soppresse.
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SEZIONE II
La Pubblica Amministrazione. |
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Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in
coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei
bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
|
Il
secondo comma dell'articolo 97
della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento, l'imparzialita' e la trasparenza dell'amministrazione ».
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SEZIONE III
|
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Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro e' composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della
loro importanza numerica e qualitativa. E' organo di consulenza delle Camere
e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite
dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e puo' contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
|
L'articolo 99 della
Costituzione e' abrogato
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TITOLO V
LE REGIONI, |
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Art. 114.
La Repubblica e' costituita dai Comuni,
|
All'articolo 114 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole:
« dalle Province, » sono soppresse;
b) al secondo comma, le
parole: « le Province, » sono soppresse.
|
Art. 116.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e'
costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono
essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata.
|
All'articolo
116 della Costituzione, il
terzo comma e' sostituito dal seguente:
« Ulteriori
forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le
materie di cui
all'articolo 117, secondo
comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di
pace, m.), limitatamente alle
disposizioni generali e
comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente
alle politiche attive
del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q),
limitatamente al commercio con l'estero, s) e
u), limitatamente al
governo del territorio, possono
essere attribuite ad altre Regioni,
con legge dello Stato, anche su
richiesta delle stesse,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 119, purche' la Regione sia in condizione di equilibrio tra
le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge e' approvata da entrambe
le Camere, sulla base di intesa tra lo
Stato e la Regione interessata ».
|
Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa
e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
((armonizzazione dei bilanci pubblici;)) perequazione delle risorse
finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Citta' metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali
e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta'
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita'
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta'
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva,
salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia.
I Comuni,
le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e
con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
|
L'articolo
117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
Art. 117.
- La potesta' legislativa e'
esercitata dallo Stato
e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'
dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato
ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo
e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa
e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta,
tutela del risparmio
e mercati finanziari e assicurativi; tutela
e promozione della
concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci
pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi
dello Stato e
relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme
sul procedimento amministrativo e sulla
disciplina giuridica del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
tese ad assicurarne
l'uniformita' sul territorio
nazionale;
h) ordine
pubblico e sicurezza,
ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei
livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni
per la tutela della salute, per le
politiche sociali e
per la sicurezza alimentare;
n)
disposizioni generali e
comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione
universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e
tecnologica;
o)
previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del
lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni
sull'istruzione e formazione professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale,
organi di governo
e funzioni fondamentali di Comuni e Citta' metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative
dei Comuni;
q) dogane,
protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale; commercio con
l'estero;
r) pesi,
misure e determinazione del
tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati, dei processi e
delle relative
infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento
sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attivita' culturali e sul
turismo;
t)
ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u)
disposizioni generali e comuni
sul governo del
territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v)
produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z)
infrastrutture strategiche e
grandi reti di
trasporto e di navigazione di interesse nazionale
e relative norme
di sicurezza; porti e aeroporti
civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni
la potesta' legislativa
in materia dirappresentanza delle minoranze
linguistiche, di pianificazione del territorio regionale
e mobilita' al
suo interno, di
dotazione
infrastrutturale, di programmazione e
organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione
dello sviluppo economico locale eorganizzazione in ambito regionale dei
servizi alle imprese e della formazione professionale; salva
l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, in materia di
servizi scolastici, di
promozione del diritto allo
studio, anche universitario; in materia
di disciplina, per quanto di
interesse regionale, delle attivita'
culturali, della promozione dei
beni ambientali, culturali
e paesaggistici, di valorizzazione e
organizzazione regionale del
turismo, di regolazione, sulla
base di apposite
intese concluse in
ambito regionale, delle relazioni
finanziarie tra gli
enti territoriali della Regione
per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali
di finanza pubblica,
nonche' in ogni
materia non espressamente
riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su
proposta del Governo, la legge dello Stato puo' intervenire
in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unita' giuridica o
economica della Repubblica, ovvero la
tutela dell'interesse nazionale.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti
normativi dell'Unione europea
e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle
norme di procedura stabilite con legge dello Stato,
che disciplina le
modalita' di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potesta' regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive
competenze legislative. E' fatta
salva la facolta' dello Stato di delegare alle
Regioni l'esercizio di
tale potesta' nelle materie di
competenza legislativa esclusiva. I
Comuni e le Citta' metropolitane hanno potesta'
regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o
regionale.
Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive.
La legge
regionale ratifica le intese
della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche
con individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ».
|
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta'
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarieta'.
|
All'articolo
118 della Costituzione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, la parola: « Province, » e' soppressa;
b) dopo
il primo comma e' inserito il seguente:
« Le
funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e
la trasparenza dell'azione
amministrativa, secondo
criteri di efficienza e
di responsabilita' degli
amministratori »;
c) al
secondo comma, le parole: « , le Province » sono soppresse;
d) al
terzo comma, le parole: « nella materia della tutela dei beni culturali »
sono sostituite dalle seguenti: « in
materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici
»;
e) al
quarto comma, la parola: «, Province » e' soppressa.
|
Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea.
I
Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario.
Dispongono
di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per
abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Citta' metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento , con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione
che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato
l'equilibrio di bilancio.
E'
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
|
L'articolo
119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art.
119. - I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria
di entrata e
di spesa, nel
rispetto dell'equilibrio dei relativi
bilanci, e concorrono
ad assicurare l'osservanza dei
vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea.
I Comuni,
le Citta' metropolitane e le Regioni
hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate
propri e dispongono di
compartecipazioni al gettito
di tributi erariali riferibile al loro
territorio, in armonia
con la Costituzione e secondo
quanto disposto dalla
legge dello Stato
ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario.
La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacita'
fiscale per abitante.
Le
risorse derivanti dalle
fonti di cui
ai commi precedenti assicurano il finanziamento
integrale delle funzioni pubbliche
dei Comuni, delle Citta' metropolitane e delle Regioni.
Con
legge dello Stato sono
definiti indicatori di
riferimento di costo
e di fabbisogno che
promuovono condizioni di
efficienza nell'esercizio
delle medesime funzioni.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per
rimuovere gli squilibri
economici e sociali,
per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Citta' metropolitane e Regioni.
I Comuni,
le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un
proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con
la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che
per il complesso degli enti di'
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di
bilancio. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».
|
Art. 120.
La Regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne'
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
Il Governo ***
puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle
Province *** e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo
grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire
che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.
|
All'articolo
120, secondo comma, della
Costituzione, dopo le parole: « Il Governo » sono
inserite le seguenti:
« , acquisito, salvi i casi
di motivata urgenza,
il parere del
Senato della Repubblica, che
deve essere reso
entro quindici giorni
dalla richiesta, » e sono aggiunte,
in fine, le
seguenti parole: « e stabilisce
i casi di esclusione dei titolari
di organi di
governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni
quando e' stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente ».
All'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, dopo
le-parole: «, delle Province » sono inserite le seguenti: «
autonome di
Trento e di Bolzano ».
|
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|
|
Art. 121. Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potesta'
legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la
Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le
leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica.
|
All'articolo
121, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« alle Camere » sono sostituite dalle
seguenti: « alla
Camera dei deputati ».
|
Art. 122. Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati
con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivia
aggiunto periodo.
Nessuno
puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e
ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i
suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, e' eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
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All'articolo
122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « e i relativi emolumenti
nel limite dell'importo di quelli
attribuiti ai sindaci
dei Comuni capoluogo di
Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresi' i principi
fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza ».
All'articolo
122, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« ad
una delle Camere
del Parlamento »
sono sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei deputati
».
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Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresi' essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto e' adottato
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo' essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio.
In ogni
caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
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All'articolo
126, primo comma, della
Costituzione, l'ultimoperiodo
e' sostituito dal seguente: « Il decreto e' adottato
previoparere del Senato della Repubblica ».
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Art. 132. Si
puo' con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di
un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si puo', con l'approvazione della maggioranza
delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del
Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge
della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
|
All'articolo
132, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« della Provincia o delle Province interessate e
» sono soppresse e le parole: « Province e Comuni, » sono
sostituite dalle seguenti: « i Comuni, ».
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Art. 133.
La Regione, sentite le popolazioni interessate,
puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare
le loro circoscrizioni e denominazioni.
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All'articolo 133
della Costituzione, il
primo comma e' abrogato.
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TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI SEZIONE I La Corte costituzionale |
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Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita'
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica (( . . . )), a norma della
Costituzione.
(comma aggiunto)
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All'articolo
134 della Costituzione, dopo il
primo comma e' aggiunto il seguente:
« La Corte
costituzionale giudica altresi'
della legittimita' costituzionale
delle leggi che disciplinano l'elezione
dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma ».
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Art. 135. La Corte costituzionale e'
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni di esercizio.
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo
le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con
l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge.
Nei
giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica (( . . . ))
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
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All'articolo
135 della Costituzione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal
seguente:
« La
Corte costituzionale e' composta da
quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della
Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative, tre
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica »;
b) al
settimo comma, la parola: « senatore »
e' sostituita dalla seguente: « deputato ».
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(Disposizioni
transitorie)
1. In sede di prima applicazione e sino
alla data di
entrata in vigore della legge
di cui all'articolo 57,
sesto comma, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 2 della presente
legge costituzionale, per
l'elezione del Senato
della Repubblica, nei Consigli regionali
e della Provincia
autonoma di Trento,
ogni consigliere puo' votare per una sola lista di candidati, formata
da consiglieri e da
sindaci dei rispettivi
territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a
ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il
numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si
divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di
ciascuna lista di candidati. I seggi
sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo
l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i
seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori
resti; a parita' di resti, il seggio e' assegnato alla lista che
non ha ottenuto
seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il
numero minore di seggi. Per la lista
che ha
ottenuto il maggior
numero di voti,
puo' essere esercitata
l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito
dei seggi spettanti.
In caso dicessazione di un senatore dalla carica
di consigliere o di sindaco, e' proclamato eletto
rispettivamente il consigliere o
sindaco primo tra i non eletti
della stessa lista.
2. Quando,
in base all'ultimo censimento generale
della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione,
ai sensi dell'articolo 57 della
Costituzione, come modificato dall'articolo
2 della presente legge costituzionale, e' diverso da quello risultante in base al censimento
precedente, il Consiglio regionale
elegge i senatori nel numero
corrispondente all'ultimo
censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo
articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di
cui al comma 1.
3. Nella
legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
sciolte entrambe le Camere,
non si procede alla convocazione
dei comizi elettorali per il rinnovo
del Senato della Repubblica.
4.
Fino alla data
di entrata in
vigore della legge
di cui all'articolo 57, sesto
comma, della Costituzione, come
modificato dall'articolo 2 della
presente legge costituzionale, la
prima costituzione del Senato della
Repubblica ha luogo,
in base alle disposizioni del presente articolo,
entro dieci giorni
dalla data della prima riunione
della Camera dei
deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata
in vigore della
presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle
elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente
si svolgano
anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli
delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli
sono convocati in collegio
elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente
della Giunta regionale o
provinciale.
6. La
legge di cui
all'articolo 57, sesto
comma, della Costituzione,
come modificato dall'articolo 2
della presente legge costituzionale, e' approvata entro
sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati
di cui al comma 4.
7. I
senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri
del Senato della Repubblica.
8. Le
disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, fino alla data di entrata
in vigore delle loro
modificazioni, adottate secondo
i rispettivi ordinamenti dalla
Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino
all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto
dall'articolo 72, settimo comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge
costituzionale, in ogni caso il differimento del
termine previsto dal
medesimo articolo non puo' essere inferiore a dieci giorni.
10. In
sede di prima
applicazione dell'articolo 135
della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente
legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici
della Corte costituzionale nominati
dal Parlamento in
sedutacomune, le nuove nomine sono attribuite
alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
11. In
sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci
giorni da tale data, o entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di
cui all'articolo 57, sesto comma,
della Costituzione, come
modificato dalla presente legge
costituzionale, da almeno
un quarto dei componenti della Camera dei deputati o
un terzo dei componenti
del Senato della Repubblica,
le leggi promulgate nella
medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte
al giudizio di legittimita' della
Corte costituzionale. La
Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta
giorni. Anche ai fini di cui al
presente comma, il termine di
cui al comma
6 decorre dalla data
di entrata in
vigore della presente
legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di cui
all'articolo 57, sesto comma, della
Costituzione,
come modificato dalla presente legge
costituzionale, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano conformano
le rispettive disposizioni
legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le
leggi delle Regioni adottate ai sensi
dell'articolo 117, terzo e
quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata
in vigore della
presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore
delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo
e terzo comma, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
13. Le
disposizioni di cui
al capo IV
della presente legge costituzionale non si applicano alle
Regioni a statuto
speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti
sulla base di intese con le medesime
Regioni e Province autonome. A
decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, e sino alla
revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a
statuto speciale e
alle Province autonome si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si
riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, nel testo vigente fino alla
data di entrata
in vigore della
presente legge costituzionale
e resta ferma la
disciplina vigente prevista
dai medesimi statuti e dalle relative norme di
attuazione ai fini
di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito
della suddetta revisione, alle medesime
Regioni a statuto
speciale e Province autonome si
applicano le disposizioni di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale.
14. La
Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste esercita le funzioni provinciali gia' attribuite
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
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|
(Disposizioni
finali)
1.
Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro
(CNEL) e' soppresso. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il
Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta
del Ministro per
la semplificazione e la
pubblica amministrazione, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, nomina, con
proprio decreto, un
commissario straordinario cui e' affidata la gestione provvisoria
del CNEL, per le attivita' relative al patrimonio,
compreso quello immobiliare, nonche' per la riallocazione
delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per
gli altri adempimenti
conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del
commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL
e i suoi componenti per
ogni funzione di
istituto, compresa quella
di rappresentanza.
2. Non
possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti
oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli
regionali.
3. Tenuto
conto di quanto
disposto dalla presente
legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla
data della sua entrata
in vigore, la
Camera dei deputati
e il Senato
della Repubblica
provvedono, secondo criteri
di efficienza e
razionalizzazione, all'integrazione funzionale
delle amministrazioni parlamentari,
mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra
forma di collaborazione. A tal fine e'
istituito il ruolo unico dei dipendenti
del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due
Camere, che adottano
uno statuto unico del personale
dipendente, nel quale sono raccolte e
coordinate le disposizioni gia' vigenti nei rispettivi
ordinamenti e stabilite le procedure
per le modificazioni successive
da approvare in conformita' ai
principi di autonomia,
imparzialita' e accesso esclusivo
e diretto con apposito concorso. Le
Camere definiscono altresi' di
comune accordo le norme che
regolano i contratti
di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei
membri del Parlamento, previste
dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e
passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per
gli enti di area vasta,
tenuto conto anche
delle aree montane, fatti salvi
i profili ordinamentali generali
relativi agli enti di area
vasta definiti con legge
dello Stato, le
ulteriori disposizioni in materia
sono adottate con
legge regionale. Il mutamento delle
circoscrizioni delle Citta'
metropolitane e' stabilito con
legge della Repubblica,
su iniziativa dei
Comuni, sentita la Regione.
5. Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 59,
primo comma, della
Costituzione, i senatori di
cui al medesimo
articolo 59, secondo comma,
come sostituito dall'articolo 3 della
presente legge costituzionale, non
possono eccedere, in
ogni caso, il
numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in
carica dei senatori a vita gia'
nominati alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei
senatori di diritto e a vita restano regolati
secondo le disposizioni gia' vigenti alla
data di entrata
in vigore della
presente legge costituzionale.
6. I
senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono
eletti tenendo conto
della consistenza dei
gruppi linguistici in base
all'ultimo censimento. In
sede di prima applicazione ogni consigliere puo'
votare per due liste di candidati, formate
ciascuna da consiglieri
e da sindaci
dei rispettivi territori.
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