A) Svolgimento del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con l’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento a cognizione piena che deve essere introdotto con atto di citazione dall’opponente ingiunto davanti allo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Per tale motivo l’art. 645 c.p.c. prescrive che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolga secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.
Proposizione dell’opposizione a decreto:
Il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del ricorso e del decreto ad opera del creditore.
Se nel termine di quaranta giorni non è stata fatta opposizione o qualora l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto lo dichiara esecutivo ed in tal caso l’opposizione non può più essere proposta, a meno che l’intimato non provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore.
In questo caso è ammessa l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.
Esecuzione provvisoria:
Alla prima udienza di comparizione delle parti il giudice si pronuncia sulle istanze ex artt. 648 o 649 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 648 c.p.c. il giudice può, con ordinanza non impugnabile, concedere l’esecuzione provvisoria del decreto qualora non sia già stata concessa e sempre che l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Il giudice può anche concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate e purchè l’opposizione non sia stata proposta per vizi procedurali.
La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto deve essere comunque sempre concessa nel caso in cui il creditore offra una cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
Sospensione dell’esecuzione provvisoria già concessa:
Ai sensi dell’art. 649 c.p.c. il giudice può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto precedentemente concessa qualora ne faccia istanza l’opponente e sempre che ricorrano gravi motivi.
Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione:
Salvo che le parti si concilino, il giudice può rigettare o accogliere, anche solo parzialmente, l’opposizione.
Nel caso di rigetto dell’opposizione il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva.
Nel caso di accoglimento parziale dell’opposizione la sentenza diventa titolo esecutivo e sostituisce il decreto opposto ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
Impugnazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo:
Avverso il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente può essere proposta impugnazione per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395 c.p.c. o con opposizione di terzo nei casi di cui all’art. 404, II° comma, c.p.c.
B) Obbligo della mediazione a carico dell’opponente ingiunto.
L’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010 impone il preliminare procedimento di mediazione in materia di diritti reali, condominio, divisioni e successioni ereditarie, patto di famiglia, locazione, comodato ed affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria oppure da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 28/2010, la mediazione è obbligatoria solo a seguito della prima udienza di comparizione delle parti, in cui il giudice si pronuncia sull’assegnazione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto o sulla sua eventuale sospensione se già concessa.
In merito alla parte a cui spetta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo esperire la mediazione si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, risolvendo il dibattito giurisprudenziale che si era creato in materia.
I giudici ermellini con la sentenza della Cass. Civile, Sez. III, 03.12.2015, n. 24629 hanno statuito che spetta all’opponente ingiunto l’onere di attivare il procedimento di mediazione a seguito della prima udienza in cui l’organo giudicante si pronuncia in merito alle istanze ex artt. 648 o 649 c.p.c.
L’iter logico seguito dai giudici di legittimità si base sulla corretta interpretazione da dare all’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010 che si prefigge di definire in via stragiudiziale diverse controversie al fine di deflazionare il carico di lavoro dei giudici.
Ne consegue che il procedimento di mediazione deve essere sempre esperito da chi abbia interesse al processo.
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad un’inversione tra rapporto sostanziale e rapporto processuale ragione per cui a divenire attore in senso processuale è l’opponente ingiunto che in senso sostanziale è al contrario convenuto.
E’ pertanto l’opponente, attore in senso processuale, ad avere interesse al processo e sul quale conseguentemente grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo.
Del resto imporre il tentativo di mediazione a carico del creditore opposto, attore in senso sostanziale ma convenuto in senso processuale, sarebbe ingiusto in quanto questi, avendo già ottenuto un decreto ingiuntivo da parte del giudice, non ha interesse al processo.
C) Credito fondato su cambiale.
E’ importante ricordare che il creditore, qualora nel procedimento monitorio ponga a fondamento del suo diritto creditorio una cambiale al fine di ottenere l’emanazione del decreto ingiuntivo, nell’eventuale giudizio di opposizione è onerato dal provare il rapporto obbligatorio sottostante attraverso la produzione di ulteriore documentazione.
La cambiale non costituisce infatti prova inoppugnabile del diritto di credito azionato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto la Cassazione negli ultimi anni ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui solo ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo vale come prova scritta qualsiasi documento che “sebbene privo di efficacia assoluta, risulti attendibile in ordine all’esistenza del diritto di credito azionato”.
Ne consegue la possibilità, relativamente al procedimento monitorio, di produrre anche una cambiale al fine di “far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l’emissione del decreto” (Cass. Civile, Sez. I, 13.06.2013, n. 14910).
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