L’indennità di frequenza istituita dalla L. 289/90 è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
- età inferiore ai 18 anni;
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età;
- o perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
- se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito è pari a 4805,19 euro).
frequenza:
- continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
- di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
- residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.
LIMITI
L'indennità di frequenza è incompatibile con:
- qualsiasi forma di ricovero;
- l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
- l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
QUANTUM DELLA PRESTAZIONE
L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2015 l’importo è pari a 279,75 euro mensili.
CONSEGUIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ
Dal 2014 i minori titolari di indennità di frequenza possono, entro i 6 mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età:
- presentare domanda ai sensi del Decreto legge 90/2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni.
L’istituto procede a liquidare tali soggetti in via provvisoria al compimento del 18° anno. La prestazione dovrà essere confermata all’esito del successivo accertamento sanitario e previa :
- presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
La domanda - a cui non è obbligatorio allegare il certificato medico - deve essere presentata in via telematica rivolgendosi ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
ATPO
- accertamento tecnico preventivo obbligatorio art. 445 bis c.p.c.;
- dichiarazione redditi Irpef art. 152 disp.att. cpc ;
- dichiarazione di dissenso art. 445 bis 4° comma cpc;
- ricorso previdenza dopo il dissenso nell'atp
- comparsa Costituzione e risposta dopo dissenso 445 bis, 6°c, cpc;
- Cosa fare se non si è stati chiamati dall'INPS per la visita?
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