12 novembre 2015

Indennità di frequenza - requisiti - limiti - compenso


L’indennità di frequenza istituita dalla L. 289/90 è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

REQUISITI

  • età inferiore ai 18 anni;
  • riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età;
  • o perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
  • se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito è pari a 4805,19 euro).

frequenza:

  • continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
  • di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
  • di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.

LIMITI

L'indennità di frequenza è incompatibile con:

  • qualsiasi forma di ricovero;
  • l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
  • l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.


QUANTUM DELLA PRESTAZIONE

L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2015 l’importo è pari a 279,75 euro mensili.


CONSEGUIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

Dal 2014 i minori titolari di indennità di frequenza possono, entro i 6 mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età:
  • presentare domanda ai sensi del Decreto legge 90/2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni.
L’istituto procede a liquidare tali soggetti in via provvisoria al compimento del 18° anno. La prestazione dovrà essere confermata all’esito del successivo accertamento sanitario e previa :
  • presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

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