L’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/1980, è una prestazione economica, erogata a domanda, ed è al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.
REQUISITI
- viene erogata indipendentemente dall'età;
- riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
- L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale;
- L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.
Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.
Dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta:
- la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili.
La prestazione, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari col solo obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
ESCLUSI
gli invalidi che:
- siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
- percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con:
- la pensione di inabilità;
- con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
QUANTUM DELLA PRESTAZIONE
Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, l’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 508,55 euro mensili.
- Provincia Autonoma di Bolzano: Euro 504,07 per 13 mensilità.
- accertamento tecnico preventivo obbligatorio art. 445 bis c.p.c.;
- dichiarazione redditi Irpef art. 152 disp.att. cpc ;
- dichiarazione di dissenso art. 445 bis 4° comma cpc;
- ricorso previdenza dopo il dissenso nell'atp
- comparsa Costituzione e risposta dopo dissenso 445 bis, 6°c, cpc;
- Cosa fare se non si è stati chiamati dall'INPS per la visita?
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