11 novembre 2015

Indennità di accompagnamento - requisiti - limiti - compenso


L’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/1980, è una prestazione economica, erogata a domanda, ed è al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.

REQUISITI
  • viene erogata indipendentemente dall'età;
  • riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
  • impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
  • L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale;
  • L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.
Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.

Dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta:
- la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. 
La prestazione, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari col solo obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
ESCLUSI
gli invalidi che:


  • siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
  • percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con:
  • la pensione di inabilità;
  • con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

QUANTUM DELLA PRESTAZIONE
Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, l’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 508,55 euro mensili.


  • Provincia Autonoma di Bolzano: Euro 504,07 per 13 mensilità.
ATPO


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