Costituiscono un segmento della fase del procedimento penale, durante il quale il P.M. e la P.G., ciascuno secondo i propri poteri e le proprie attribuzioni, svolgono l'attività d'indagine necessaria per fornire al P.M. gli elementi per decidere se procedere o meno all'esercizio dell'azione
penale.- sei mesi, dall'iscrizione della notizia di reato, termine ordinario;
- un anno, nel caso in cui le indagini riguardino delitti gravi o di criminalità organizzata.
Scadenza del termine
qualora il P.M. non abbia sufficienti elementi per decidere se archiviare o rinviare a giudizio, potrà richiedere al giudice per le indagini preliminari:
- la proroga del termine ai sensi dell'art. 406 c.p.p. (deve essere depositata prima della scadenza del termine e adeguatamente motivata) e non può essere superiore ai 6 mesi.
Decisione del giudice
- prima richiesta di proroga: deve essere sorretta da una giusta causa, con indicazione della notizia di reato e motivi che la giustificano;
- ulteriori proroghe: devono essere giustificate da una particolare complessità delle indagini ovvero dall'oggettiva impossibilità di concludere entro il termine già prorogato;
- termine massimo di durata: di regola diciotto mesi (art. 407 c.p.p.), mentre per i reati più e di criminalità organizzata il temine massimo è di 2 anni;
- inutilizzabilità: il termine massimo non può essere ulteriormente prorogato e gli atti compiuti oltre tale termine sono inutilizzabili;
- notifica: la richiesta di proroga è notificata alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata con l'avviso che hanno facoltà di presentare memorie entro 5 giorni dalla notificazione.
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie il giudice si pronuncia:
- accoglie la richiesta di proroga: emette un'ordinanza in camera di consiglio senza intervento del P.M.e dei difensori assegnando un termine fino a 6 mesi per proseguire le indagini;
- non accoglie la richiesta di proroga: fissa la data dell'udienza in camera di consiglio con notifica al P.M., all'indagato e alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata (il procedimento prosegue ai sensi dell'art. 127 c.p.p.)
- Esito udienza:
- il giudice autorizza il P.M. a proseguire le indagini;
- il giudice respinge la richiesta di proroga e nel caso in cui il termine ordinario sia già scaduto fissa un termine affinché il P.M. possa decidere sull'archiviazione o rinvio a giudizio.
- Richiesta di archiviazione e Opposizione;
- Conclusione delle indagini e avviso all'indagato art. 415 bis c.p.p.;
- Rinvio a giudizio.
Nessun commento:
Posta un commento