5 novembre 2015

Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi art. 706 c.p.c. e ss.


Come già affermato nel post che analizza la separazione consensuale, le modalità introduttive disciplinate dall'art. 706 e ss c.p.c. si applicano sia al procedimento di volontaria giurisdizione che a quello contenzioso.
Tuttavia, nell'analisi della separazione giudiziale è opportuno precisare che in tal caso si fa riferimento all'art. 151 c.c. e al verificarsi di "fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole" e ciò "anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi".

Separazione Giudiziale
     
    Forma della domanda. 

    Modello separazione giudiziale
    • competenza territoriale: tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della repubblica (1° e 2° comma art. 706 c.p.c);
    • contenuto ricorso: esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, con l'obbligo di specificare l'esistenza di figli e di allegare allo stesso le ultime dichiarazioni dei redditi presentate (in assenza delle quali il presidente può disporre indagini patrimoniali). Può anche contenere la domanda di condanna di addebito della separazione che resta autonoma rispetto a quella costitutiva allo status di coniugi e può essere oggetto di separata pronunzia (709 bis c.p.c.);
    • pubblico ministero: nelle cause di separazione è obbligatorio, tuttavia non nella fase presidenziale, ma solo nel caso di ulteriore svolgimento del giudizio (vd. art 70 c.p.c.).
    Deposito ricorso.
    • contributo unificato: per i processi speciali di cui al Libro IV, titolo II, capo I c.p.c. - separazione personale dei coniugi è di € 98,00, nel caso di separazione giudiziale (non sono dovute spese forfettaria);
    • decreto data udienza: art. 706 3° comma, fissata dal Presidente entro 5 giorni dal deposito per la comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro 90 giorni dal deposito;
    • notifica ricorso e decreto: è indicato nel decreto sia il termine perentorio della notifica sia quello entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti; 
    Comparizione personale delle parti art. 707 c.p.c.

    • comparire personalmente davanti al presidente: assistiti da un difensore;
    • a) non si presente il ricorrente: la domanda non ha effetto;
    • b) non si presenta il coniuge convenuto: il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando la rinnovazione della notifica;
    • conciliazione: il Presidente tenta la conciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 708 c.p.c.;
    • se il tentativo riesce: il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione;
    • se il tentativo non riesce: si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole (art. 711 c.p.c.) autorizzazione a vivere separati. In questa occasione il giudice, qualora non vi sia il consenso, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni negli interessi della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi (con ordinanza).
    Notifica ordinanza e fissazione udienza art. 709 cpc: avviene nell'ipotesi in cui il convenuto non sia comparso e comunicata al PM. Tra la data dell'ordinanza  e l'udienza devono intercorrere i termini ex art. 163bis c.p.c. ridotti a metà.
    • Termini al coniuge convenuto: di depositare memoria integrativa con avvertimento delle decadenze (art. 709 comma 3°), si conferisce, così, all'ordinanza di fissazione dell'udienza una sostanziale funzione di citazione in giudizio, confermando il carattere pre-contenzioso della fase presidenziale;
    • Provvedimenti temporanei ed urgenti: possono essere modificati dal giudice istruttore;
    Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore art. 709bis cpc - si applicano gli art. 180 e 183, commi 1° e 2° e dal 4° al 10° e l'art. 184.
    • Sentenza non definitiva: è pronunciata quando il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche. Avverso è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.
    • controversie in caso di inadempienze o violazioni (art. 709ter c.p.c): in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento è competente il giudice istruttore del procedimento in corso che provvedere con ordinanza impugnabili nei modi ordinari (323);

    Modifica provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi: la modifica della della sentenza di separazione passata in giudicato o del decreto di omologa della separazione consensuale avviene con rito camerale con l'obbligatoria presenza del PM.
    • condizioni: nuove circostanze di fatto (modifica condizioni patrimoniali) o di diritto (introduzione di una nuova normativa).
    • effetti e/o conseguenze:
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