L’assegno mensile è una prestazione economica istituita con la L. 118/71, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale, cioè compresa tra il 74% (art 9 D.Lgs. 509/88) e il 99%.
Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’assegno è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
REQUISITI
- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
- stato di bisogno economico;
- età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013 art.18 comma 4 L. 111/2011, adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010);
- cittadinanza italiana;
- iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
- titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità.
L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole. La rinuncia all’uno o all’altro trattamento, in ogni caso, è irrevocabile per l’Inps (esclusivamente per i titolari di rendita Inail, invece, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma la sospensione dell’erogazione della prestazione).
Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’Inps entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.
QUANTUM DELLA PRESTAZIONE
L’assegno spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 pari a 4.805,19 euro).
Tale assegno non è più subordinato all’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, fermo restando la facoltà per il soggetto di iscriversi comunque.
L’assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità e per l’anno 2015 l’importo mensile è pari a 279,75 euro.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età e 3 mesi, in sostituzione dell’assegno mensile, viene corrisposto l’assegno sociale.
ATPO
- accertamento tecnico preventivo obbligatorio art. 445 bis c.p.c.;
- dichiarazione redditi Irpef art. 152 disp.att. cpc ;
- dichiarazione di dissenso art. 445 bis 4° comma cpc;
- ricorso previdenza dopo il dissenso nell'atp
- comparsa Costituzione e risposta dopo dissenso 445 bis, 6°c, cpc;
- Cosa fare se non si è stati chiamati dall'INPS per la visita?
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