La commissione Giustizia del Senato, in attuazione del comma 1 dell'art. 21 L. n. 247/2012, ha approvato il parere (Parere n. 203) positivo secondo cui la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo:
- effettivo;
- continuativo;
- abituale;
- prevalente.
Inoltre, le modalità di accertamento sono demandate ad un regolamento ministeriale
«il Senato suggerisce al Governo alcune modifiche tra le quali quella di:
- includere tra gli "affari"
trattazione nel numero di almeno cinque in un anno è tra i criteri di accertamento di continuità; anche gli incarichi di natura stragiudiziale, come consulenze e pareri; e di considerare, nella valutazione dei giustificati motivi di assenza del requisito, l'andamento del numero degli affari nel triennio;
di valutare le modalità di armonizzazione dei criteri di valutazione dei requisiti e dei giustificati motivi da parte dei diversi consigli dell'ordine circondariale nelle ipotesi di cancellazione dall'albo».
Nessun commento:
Posta un commento