- l’avvertimento che il debitore può con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il nuovo avvertimento dovrà essere obbligatoriamente inserito dal creditore all’interno dell’atto, unitamente agli altri previsti dall’art. 480 c.p.c., riassumendo:
- elementi: parti, data notificazione T.E. (se non avviene contestualmente, pensiamo al D.I. provvisoriamente esecutivo) o trascrizione integrale (quando richiesto dalla legge), dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione (in mancanza: le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni presso la cancelleria del giudice stesso);
- 90 g. di efficacia dalla data di notificazione: (nel senso che se non è iniziata l'esecuzione in questo lasso di tempo il precetto perde efficacia, in tal caso sarà necessario ripeterne la notificazione). Tuttavia, se viene proposta opposizione a precetto il termine viene sospeso riprendendo a decorrere;
- 10 giorni dalla notifica: non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia trascorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 g. dalla notifica di esso. Tuttavia se vi è pericolo nel ritardo può essere autorizzata (dal Presidente del Tribunale o giudice da lui designato) l'esecuzione immediata (è data con decreto scritto in calce al precetto)Inoltre vi segnaliamo il Decreto Ministeriale 55/2014 sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Vi consigliamo questo link
per la determinazione dei compensi
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