12 agosto 2015

pignoramento presso terzi dopo la riforma

Negli ultimi anni la procedura del pignoramento presso terzi ha subito diverse modifiche, introdotte: dalla legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012)dal c.d. decreto giustizia (d.l. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162/2014).


Questo era l'atto di pignoramento presso terzi prima dell'ultima riforma.

Oggi, bisogna tener conto delle seguenti modifiche (codice procedura civile aggiornato):
  • Foro competente: con l'introduzione dell'art. 26 - bis "Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti e' competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il debitore (non più del terzo debitore) ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede";

  • Invito al terzo (non più citazione): l'art. 543, 2° comma c.p.c., nella nuova formulazione, prevede che l'atto debba contenere “la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata...”;

  • Avvertimento al terzo: art. 543 comma 4 "l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione"; 
Si tenga conto, tuttavia, che qualora il terzo non dovesse provvedere alla dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., il creditore dovrà, se non l'ha fatto al momento del pignoramento, allegare, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., atti che consentano l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore esecutato in possesso del terzo.
  • Ricerca telematica: con l'introduzione dell'art. 492 bis si supera la prassi, specialmente in presenza di somme di cospicuo ammontare, di notificare l'atto di pignoramento ad una moltitudine di terzi debitori. La norma infatti consente ai creditori pignoranti di rivolgersi direttamente al Presidente del Tribunale affinché autorizzi l'Ufficiale Giudiziario competente a ricercare telematicamente i beni da pignorare, collegandosi ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni (o alle quali le stesse possono accedere) ed anche, in particolare, nell'anagrafe tributaria, nel pubblico registro automobilistico ed in quello degli enti previdenziali. 
IN PRATICA
Con la modifica dell'art. 543 c.p.c. è prevista la:
  • Notifica atto di pignoramento: il creditore si reca all'Unep del Tribunale competente con l'atto di pignoramento ( +1 copia per il debitore principale e tante copie quanti sono i terzi debitori), titolo esecutivo e precetto;

  • Restituzione dell'atto: ora l'Ufficiale Giudiziario non invia più l'atto alla cancelleria esecuzioni, ma deve “restituire l'originale dell'atto di citazione senza ritardo”, una volta eseguita la notificazione;

  • Iscrizione a ruolo: da quando l'Ufficiale Giudiziario riconsegna l'atto notificato (e non da quando la notifica si è perfezionata) il creditore ha tempo 30 giorni per iscrivere al ruolo la causa, pena la perdita di efficacia del pignoramento. Nello specifico: atto pignorato notificato, iscrizione a ruolo, titolo esecutivo e precetto;

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