25 gennaio 2015

Praticante abilitato

Come cambia il ruolo del praticante avvocato 
con l'entrata in vigore della L. n. 247/12 
"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

praticante abilitato
Prestiamo attenzione 
all'Art. 41 Contenuti e alle modalità di svolgimento del tirocinio.


Comma 12 - Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. 

Lo trovate per intero, insieme alla legge, su Normattiva.


        

Quello che emerge dalla lettura dell'articolo è che, trascorsi 6 mesi dall'iscrizione all'albo (dei praticanti semplici), il praticante potrà esercitare l'attività professionale(con iscrizione in un apposito registro):
  •  in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica;
  • di affari non trattati direttamente dal medesimo (dominus), ma comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso. 
Quello che sembra stonare è la precisazione del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ma lo leggiamo alla luce del fatto che si possa iniziare la pratica anche sei mesi prima di aver concluso l'iter universitario.

La creazione della nuova figura del "patrocinante sostitutivo" (con nuovo registro) sembra così soppiantare quella del praticante avvocato abilitato con l'impossibilità di poter assumere in proprio incarichi. 
Il suo ruolo nella sostanza sarà appunto sostitutivo e comunque sotto la responsabilità del proprio dominus.



Tutto ciò viene confermato anche dall'art. 15 lett. h 

" g) il registro dei praticanti; 

" h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);" 



Si parla, infatti, proprio di patrocinio sostitutivo. 


Queste sono le nostre considerazioni, che non hanno la presunzione di essere esaustive, perciò se ci sono novità o pareri del CNF che chiariscono quanto detto potete tranquillamente postarle in un commento.

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